Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31852/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato per vizio di motivazione, lamentando l'omessa trattazione del secondo motivo di appello con cui si chiedeva la riqualificazione del fatto dall'art. 590-bis c.p. nell'art. 590 c.p. e, conseguentemente, il proscioglimento per mancanza di querela della persona offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata disponendo la cessazione del procedimento per difetto di querela. Ha ritenuto che, in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 (30/12/2022), il reato di cui si procede è divenuto procedibile a querela della persona offesa, salve le ipotesi con circostanze aggravanti che comportano procedibilità d'ufficio (circostanze non sussistenti nel caso concreto). La disciplina di cui all'art.85 del d.lgs. n.150/2022 è transitoria e si applica ai giudizi in corso, pertanto la mancanza di querela in atti impedisce la prosecuzione dell'azione penale e giustifica l'annullamento senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 590-bis c.p.

    Con il d.lgs. n.150/2022 il reato è stato reso procedibile a querela della persona offesa; la procedibilità d'ufficio permane solo se ricorrono determinate circostanze aggravanti (non presenti nel caso).

  • art. 590 c.p.

    La riqualificazione invocata dall'appellante alla fattispecie di cui all'art. 590 c.p. comporterebbe che il fatto sia procedibile a querela; in assenza di querela la relativa azione penale non può essere proseguita.

  • d.lgs. n.150/2022

    entrata in vigore 30/12/2022; art.85 (norma transitoria)

    La modifica della procedibilità si applica anche ai procedimenti pendenti per effetto dell'art.85: dunque la nuova qualificazione procedurale (procedibilità a querela) vale retroattivamente rispetto ai processi in corso, incidendo sulla prosecuzione dell'azione penale quando manchi la querela.

Massime di principio

  • Dopo il d.lgs. n.150/2022 i reati disciplinati dall'art. 590-bis c.p. sono, di regola, procedibili a querela: in assenza della querela la pubblica accusa non può proseguire salvo che sussistano le aggravanti che rendono la procedibilità d'ufficio.
  • La disciplina transitoria (art.85) applica la nuova regola anche ai processi pendenti: la difesa può quindi chiedere l'applicazione della nuova procedibilità per ottenere l'archiviazione o l'annullamento quando la querela non è presente in atti.
  • Se in appello si chiede la riqualificazione del fatto in una fattispecie procedibile solo a querela, il giudice deve verificare la presenza della querela; l'assenza di questa può determinare il proscioglimento o, in sede di Cassazione, l'annullamento senza rinvio per difetto di querela.
  • La mancata trattazione di un motivo d'appello può essere censurata, ma se sussiste una causa di estinzione o di difetto di procedibilità (es. mancanza di querela) la Cassazione può comunque pronunciare l'annullamento senza rinvio per sopravvenuta impossibilità di procedere.
  • Occorre sempre verificare se ricorrono circostanze aggravanti che mantengono la procedibilità d'ufficio; in loro assenza la querela è condizione necessaria per procedere.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.