Cassazione Penale, Sentenza n. 32897/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente articola due motivi: 1) vizio di motivazione per presunto travisamento delle dichiarazioni di un teste di polizia giudiziaria in ordine alla richiesta di intervento da parte della madre della persona offesa (quale elemento a conferma della sottrazione del telefonino); 2) omessa motivazione e inosservanza di norma processuale con riguardo alla richiesta di concessione del beneficio della non menzione previsto dall'art. 175 cod. pen.
La decisione
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, anche ammettendo un ipotetico travisamento, le dichiarazioni del teste non erano decisive rispetto al complesso dell'impianto probatorio (sostanzialmente confermato dal referto medico). Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte d'appello ha omesso di motivare la mancata concessione del beneficio della non menzione nonostante fosse stata avanzata apposita istanza; pertanto la sentenza è annullata limitatamente a tale omissione e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di L'Aquila per nuovo esame sulla concedibilità del beneficio alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Il resto del ricorso è dichiarato inammissibile. L'imputato è inoltre condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.5 (testo originale incompleto).
Norme richiamate
Riconosciuto come norma che disciplina il beneficio della non menzione; la Corte ha ritenuto che, essendo stata espressamente richiesta dai difensori, la mancata motivazione della sua concessione configura un vizio che impone annullamento e rinvio per nuova valutazione
Individua i parametri di valutazione per la commisurazione della pena e per la valutazione dei benefici; la Corte ha disposto che la valutazione discrezionale sulla concessione della non menzione dovrà essere effettuata dal giudice del rinvio alla luce dei criteri indicati in questo articolo
Massime di principio
- Il travisamento di dichiarazioni testimoniali integra vizio di motivazione solo se il dato travisato è risultante decisivo nell'economia complessiva della prova; se il dato era marginale rispetto ad altri elementi probatori decisivi, la censura è inammissibile o priva di rilevanza.
- La richiesta difensiva di benefici (es. non menzione ex art. 175 cod. pen.) impone al giudice l'obbligo di affrontare esplicitamente e motivare la decisione: l'omessa motivazione su tale punto determina annullamento limitato e rinvio per nuovo esame.
- La valutazione sulla concessione della non menzione è discrezionale ma deve essere esercitata conformemente ai parametri di comparazione di cui all'art. 133 cod. pen.; il giudice deve indicare le ragioni per cui ritiene sussistenti o meno i presupposti del beneficio.
- La Corte di legittimità tutela la logica del ragionamento probatorio nel suo complesso: singole imprecisioni non sono idonee a sovvertire una decisione quando sussistono altri elementi probatori forti e coerenti.
- Un annullamento parziale (limitato a specifici profili) è strumento tipico per correggere omissioni di motivazione senza rimettere in discussione l'intero giudizio di merito quando i vizi non investono l'intera decisione.
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