Cassazione Civile, Sentenza n. 8776/2021 del 30/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, davanti alla Corte di cassazione a Sezioni unite, della sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione di un lodo arbitrale per tardività. La ricorrente contestava che il termine lungo di un anno previsto dall'art. 828 c.p.c. (nel testo antecedente alla riforma 2006) dovesse decorrere non dalla data dell'ultima sottoscrizione degli arbitri ma dal momento in cui il lodo è conoscibile dalle parti (comunicazione), deducendo violazioni costituzionali (artt. 3, 24 e 111 Cost.) e chiedendo, in via subordinata, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 828 comma 2. Con un secondo motivo la ricorrente censurava la decisione di inammissibilità rilevata d'ufficio senza preventiva instaurazione del contraddittorio in fatto processuale.
La decisione
Le Sezioni unite della Cassazione hanno rigettato il ricorso. Hanno ritenuto che l'art. 828, comma 2, c.p.c. sia chiaro nel prescrivere che il dies a quo del termine lungo per l'impugnazione del lodo è la data dell'ultima sottoscrizione. La motivazione sottolinea che il lodo produce effetti vincolanti fra le parti dalla data dell'ultima sottoscrizione (richiamando art. 824-bis c.p.c. e l'evoluzione normativa e legislativa), che il deposito in cancelleria è un onere per chi intende eseguire il lodo e non condiziona la sua efficacia, e che una interpretazione diversa sarebbe antiletterale e incompatibile con il sistema. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata: la scelta legislativa è ragionevole in relazione alla certezza del diritto e l'ampiezza del termine (un anno più eventuale sospensione feriale) tutela adeguatamente il diritto di difesa; resta altresì disponibile il rimedio della rimessione in termini (art. 153 c.p.c.) per cause non imputabili. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato che la rilevazione d'ufficio della tardività è ammissibile e non richiede sempre il contraddittorio quando la parte avrebbe potuto agevolmente e con minima diligenza prevederla. Nel caso concreto il lodo era sottoscritto il 15/04/2005, comunicato il 06/05/2005 e l'impugnazione è stata proposta il 13/06/2006: la Corte ha condiviso l'inammissibilità per tardività decisa dalla Corte d'appello e ha rigettato il ricorso, confermando quindi il successo processuale della resistente.
Norme richiamate
l'impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione
La decorrenza del termine lungo per impugnare il lodo va computata dalla data dell'ultima sottoscrizione degli arbitri; la lettera e la ratio della norma, unitamente all'assetto sistematico dell'arbitrato, giustificano questa soluzione
il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria
Attribuisce al lodo efficacia di sentenza dalla data dell'ultima sottoscrizione, giustificando che il termine di impugnazione decorra da tale momento
Contiene i requisiti formali del lodo (sottoscrizione e data), rilevanti per individuare il momento di perfezionamento e l'efficacia
Prevede il deposito del lodo in cancelleria ai fini dell'esecutività: il deposito è un onere per chi voglia eseguire il lodo, non condiziona però l'efficacia vincolante fra le parti
Stabilisce che i mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo, confermando la possibilità di impugnare sin dall'ultima sottoscrizione
Regola i limiti e l'ambito delle impugnazioni del lodo, in particolare la possibilità di limitare la controllabilità del merito se previsto dalle parti
Indica i casi in cui il giudice può riesaminare nel merito dopo la declaratoria di nullità; cornice del regime speciale dell'impugnazione del lodo
Norma analoga sul termine lungo per impugnare la sentenza (decorrenza dalla pubblicazione); utilizzata comparativamente per sostenere la compatibilità costituzionale del decorso dal momento di perfezionamento della pronuncia
Disciplina la rimessione in termini per cause non imputabili alla parte; rilevata come strumento idoneo a rimuovere pregiudizi derivanti da mancata o tardiva conoscenza del lodo
Autorizza la rilevazione d'ufficio di questioni processuali; la Corte ha ritenuto che la tardività dell'impugnazione sia rilevabile d'ufficio senza necessità di preliminare contraddittorio
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per presunta violazione del principio di uguaglianza; la Corte ha ritenuto la questione infondata rispetto alle differenze tra lodo e sentenza
art. 24 Cost.
Invocato in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che l'ampiezza del termine e la possibilità di rimessione in termini garantiscano il diritto di difesa
art. 111 Cost.
Richiamato in ordine alle garanzie del giusto processo; la Corte ha ritenuto compatibile la disciplina dell'art. 828 con il principio del giusto processo
Massime di principio
- Per i lodi arbitrali il termine "lungo" per impugnare (pre-2006 un anno; disciplina simmetrica dopo le riforme) decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione degli arbitri: il lodo ha efficacia vincolante fra le parti da tale momento
- La comunicazione o il deposito in cancelleria non costituiscono, in linea di principio, il dies a quo del termine di impugnazione; il deposito è un onere solo per chi intende eseguire il lodo
- La corte può rilevare d'ufficio la tardività dell'impugnazione senza instaurare sempre un contraddittorio preliminare quando la parte avrebbe potuto con minima diligenza prevederla
- Se la parte non ha potuto conoscere il lodo per causa non imputabile (es. omissione o grave inerzia degli arbitri), può chiedere la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c.; l'onere probatorio di tale causa spetta alla parte interessata
- Le parti che scelgono l'arbitrato devono vigilare attivamente (richiedere copia del lodo, informazioni agli arbitri) perché i termini di impugnazione decorrono rapidamente dalla sottoscrizione; in caso di firma mancante di alcuni arbitri, la sottoscrizione di maggioranza con attestazione delle ragioni della firma mancante fa decorrere il termine dalla sottoscrizione di maggioranza
- In presenza di dubbi sull'effettiva data di perfezionamento del lodo, conviene agire tempestivamente (proporre impugnazione o, se scaduto il termine, chiedere rimessione in termini con prova della causa non imputabile)
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