Cassazione Civile, Ordinanza n. 10677/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una parte creditrice aveva convenuto in giudizio i soggetti coinvolti in una donazione compiuta pochi giorni dopo un incendio che aveva danneggiato la sua attività commerciale. In primo grado aveva ottenuto il risarcimento dei danni nei confronti dell'eredità giacente della donante, mentre era stata rigettata la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. diretta a far dichiarare inefficace la donazione di tutti i beni immobili della donante in favore del nipote. In appello entrambe le impugnazioni venivano respinte. In cassazione la ricorrente principale ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 2901 c.c., sostenendo che nella donazione gratuita di tutti i beni immobili, compiuta dopo il sorgere del credito e a distanza di pochi giorni dall'incendio, la scientia damni doveva ritenersi integrata o comunque desumibile in re ipsa, con conseguente erronea esclusione del presupposto soggettivo da parte dei giudici di merito. Il controricorrente ha proposto ricorso incidentale, ma la Corte lo ha ritenuto inammissibile per difetto di chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 c.p.c. nel testo applicabile anche al ricorso incidentale ex art. 371, comma 3, c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo fondata la censura sulla revocatoria ordinaria: la corte territoriale aveva escluso in modo non corretto la consapevolezza del pregiudizio in capo alla donante, nonostante la donazione gratuita dell'intero patrimonio immobiliare fosse stata compiuta dopo l'insorgenza del credito. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi del ricorso principale. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra Corte d'appello, individuata in quella di Catanzaro, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda risarcitoria originaria per danni da incendio cagionati da cosa in custodia
per l'atto gratuito compiuto dal debitore dopo il sorgere del credito, la scientia damni coincide con la conoscenza o agevole conoscibilità del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore; la sua sussistenza può desumersi da presunzioni e, in concreto, dalla disposizione dell'intero patrimonio o di una sua parte decisiva
menzionato nel motivo incidentale in relazione alla pretesa improcedibilità dell'appello per difetto di impugnazione della parte corretta
menzionato nel motivo incidentale in relazione alla pretesa improcedibilità dell'appello per difetto di impugnazione della parte corretta
richiamato nel motivo incidentale come norma processuale sulla trattazione dell'appello, invocata per sostenere l'improcedibilità
richiamato nel motivo incidentale quale norma sull'interesse ad agire in appello
richiamato nel motivo incidentale per contestare la validità della notifica dell'atto di appello
richiamato nel motivo incidentale in tema di interruzione e riassunzione del giudizio
richiamato nel motivo incidentale in tema di estinzione per mancata riassunzione nel termine
usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuali
usato come parametro del motivo principale per violazione dell'art. 2901 c.c. e del motivo incidentale per le doglianze di diritto
usato come parametro del motivo incidentale per nullità processuali
la Corte afferma che il controricorso contenente ricorso incidentale è soggetto alle disposizioni degli artt. 365, 366 e 369 c.p.c.
richiamato per indicare l'applicazione delle norme del ricorso anche al ricorso incidentale
il ricorso, anche incidentale, deve contenere una chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi, a pena di inammissibilità
richiamato per l'applicazione al ricorso incidentale delle forme previste per il ricorso per cassazione
Massime di principio
- In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto dispositivo è a titolo gratuito e successivo al sorgere del credito, la consapevolezza del pregiudizio del creditore può risultare dalla sola conoscenza o agevole conoscibilità del danno arrecato alle ragioni creditorie, senza bisogno di provare un dolo specifico di frode.
- Se il debitore dispone a titolo gratuito dell'intero patrimonio, o comunque di una parte tale da rendere apprezzabile il pregiudizio delle ragioni creditorie, la scientia damni può essere desunta in via presuntiva e, in concreto, anche in re ipsa, salvo prova contraria sulla residua capienza patrimoniale.
- Il ricorso incidentale proposto nel controricorso è soggetto ai requisiti formali del ricorso per cassazione, compresa la chiara esposizione dei fatti di causa; la mancanza di tale requisito determina l'inammissibilità.
- La censura di merito sulla revocatoria va valutata alla luce del corretto parametro normativo dell'art. 2901 c.c.: nei trasferimenti gratuiti il giudice non può pretendere la dimostrazione di un intento fraudolento in senso stretto, essendo sufficiente la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori.
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