Cassazione Penale, Sentenza n. 33970/2026 del 21/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha denunciato un conflitto positivo di competenza tra i Tribunali di Pistoia, Nocera Inferiore, Genova e Perugia, sostenendo che alcune imputazioni relative a procedimenti pendenti davanti a tali uffici riguardassero gli stessi fatti. In particolare, il capo 59 del processo di Pistoia, relativo a un reato previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 commesso nel 2019, sarebbe coinciso con il capo 21 c) del processo in dibattimento a Nocera Inferiore, dove l’eccezione di incompetenza era stata respinta; il capo 61 del processo di Pistoia sarebbe coinciso con un’imputazione pendente in udienza preliminare a Genova; il capo 62 sarebbe coinciso con un’imputazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Perugia. I processi di Pistoia e Perugia avrebbero inoltre contestato un’associazione per delinquere, descrivendo diversamente il ruolo dell’imputato ma riferendosi, secondo la difesa, sostanzialmente ai medesimi fatti. Il Tribunale di Pistoia, con ordinanza del 19 maggio 2026, ha trasmesso la denuncia alla Cassazione senza pronunciarsi sulla propria competenza. La questione sottoposta alla Corte era quindi se la denuncia della parte, in assenza di una previa presa di posizione del giudice che la riceve, fosse sufficiente a instaurare un conflitto di competenza ai sensi degli artt. 28 e 30 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato insussistente il conflitto. Perché si configuri un conflitto positivo o negativo occorre che almeno due giudici abbiano preso posizione sulla competenza rispetto al medesimo fatto attribuito alla medesima persona; il giudice che riceve una mera sollecitazione della parte non può limitarsi a trasmetterla alla Cassazione, ma deve prima decidere sulla propria competenza. Nel caso concreto, il Tribunale di Pistoia non aveva né affermato né declinato la competenza, sicché mancava il presupposto della situazione di stasi non risolvibile altrimenti. La Corte ha inoltre rilevato che l’ordinanza di trasmissione non rappresentava correttamente l’estensione della denuncia, che riguardava anche i capi 61 e 62 e i procedimenti pendenti a Genova e Perugia, rendendo non chiaro il perimetro del conflitto. La decisione non definisce la competenza dei tribunali né la responsabilità dell’imputato nei procedimenti di merito.
Norme richiamate
Perché possa verificarsi il conflitto di cui agli artt. 28 e 30 cod. proc. pen. occorre, pertanto, che entrambi i giudici abbiano preso posizione sulla competenza, e l’uno abbia ritenuto competente l’altro (conflitto negativo) oppure ciascuno abbia ritenuto competente se stesso (conflitto positivo).
Il conflitto di competenza presuppone che più giudici si siano già pronunciati sulla competenza in senso reciprocamente incompatibile, negativo o positivo.
È vero che la norma dell’art. 30 cod. proc. pen. prevede che il conflitto possa nascere perché il giudice rileva il conflitto (primo comma) oppure perché lo denuncia la parte processuale (secondo comma), e che, nel caso in cui si verifichi questa seconda ipotesi, il giudice “trasmette immediatamente alla corte di cassazione la denuncia”, però l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità è nel senso che “in tema di conflitti di competenza, l'obbligo per il giudice di immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 30, comma 2, cod. proc. pen., sussiste esclusivamente ove sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona; sicchè, qualora la parte si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso la situazione potenziale di conflitto, declinando la propria competenza, questo, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, deve considerare l'atto alla stregua di una comune eccezione di incompetenza, ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen.”
La denuncia della parte impone la trasmissione immediata alla Cassazione solo quando sia già configurabile una situazione di conflitto tra giudici. Se la parte chiede al giudice di creare tale situazione declinando la propria competenza, il giudice deve prima decidere sulla competenza, trattando l’atto come eccezione di incompetenza o richiesta ai sensi dell’art. 121 c.p.p.
“in tema di conflitti di competenza, l'obbligo per il giudice di immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 30, comma 2, cod. proc. pen., sussiste esclusivamente ove sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona; sicchè, qualora la parte si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso la situazione potenziale di conflitto, declinando la propria competenza, questo, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, deve considerare l'atto alla stregua di una comune eccezione di incompetenza, ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen.”
Quando la parte si limita a sollecitare il giudice a declinare la competenza per creare un conflitto, la richiesta può essere trattata, se non accolta, come istanza generica ai sensi dell’art. 121 c.p.p., anziché come denuncia di un conflitto già esistente.
Massime di principio
- Il conflitto di competenza ai sensi degli artt. 28 e 30 c.p.p. richiede che almeno due giudici abbiano preso posizione sulla competenza in relazione al medesimo fatto attribuito alla medesima persona: è positivo se ciascuno afferma la propria competenza e negativo se ciascuno ritiene competente l’altro.
- La denuncia della parte non crea di per sé un conflitto. Se essa si limita a sollecitare il giudice procedente a declinare la competenza e questi non aderisce, il giudice deve decidere sulla competenza e non può rimettere direttamente la questione alla Cassazione come conflitto già insorto.
- Il potere regolatore della Cassazione presuppone una situazione di stasi processuale non risolvibile altrimenti; la mancata previa decisione sulla competenza da parte del giudice che riceve la sollecitazione esclude tale presupposto.
- La denuncia e il provvedimento che solleva il conflitto devono consentire di individuarne con chiarezza il perimetro, compresi i procedimenti e le imputazioni coinvolti.
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