Cassazione Penale, Sentenza n. 1106/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva condannato per lesioni personali volontarie, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per la prevalenza accordata dalla Corte territoriale al riconoscimento effettuato nelle indagini dal teste oculare Munasinghe Manoj (poche giorni dopo il fatto) rispetto al riconoscimento successivo in dibattimento, quando il teste si era espresso solo in termini di somiglianza. Si contestava inoltre che la foto mostrata al teste risaliva a dieci anni prima rispetto al fatto e che l'unico elemento oggettivo utile (la targa dell'autovettura) era intestato a persona diversa dall'imputato, soggetto tra l'altro mai escusso in fase istruttoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito una motivazione coerente e razionale: ha valorizzato il riconoscimento operato pochi giorni dopo i fatti dal teste Munasinghe (occorsi il 4 ottobre 2014) e ha spiegato le successive incertezze manifestate in dibattimento (5 giugno 2017), giustificate dal decorso del tempo; ha interpretato l'espressione "assoluta certezza" contenuta nel verbale delle indagini come trasposizione operata dalla polizia giudiziaria della convinzione mostrata dal teste, tenendo conto delle difficoltà linguistiche. Quanto alla presunta prova a discarico collegata all'uso dell'autovettura intestata a terzi, la Corte d'appello aveva già valutato e neutralizzato la versione difensiva (fornita tardivamente e incompatibile con le altre dichiarazioni). Per questi motivi il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (modificato dalla L. 23/6/2017 n.103).
Norme richiamate
come modificato dalla Legge 23 giugno 2017, n. 103
La norma è stata applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e ad un importo equitativamente determinato (Euro 3.000) alla Cassa delle ammende, in ragione della colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Viene richiamata quale modifica normativa dell'art. 616 c.p.p.; la Corte la invoca per giustificare la sanzione pecuniaria irrogata al ricorrente per l'inammissibilità del ricorso.
Corte Costituzionale, sentenza n.186 del 13/6/2000
Richiamata come principio secondo cui la somma da versare alla Cassa delle ammende può essere determinata equitativamente in relazione alla colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Un riconoscimento operato pochi giorni dopo il fatto ha generalmente maggiore valore probatorio rispetto ad un riconoscimento successivo in udienza; il tempo trascorso può giustificare una diminuzione della certezza del teste.
- Le espressioni riportate dalla polizia giudiziaria (es. "assoluta certezza") possono essere interpretate dai giudici come una trasposizione della convinzione mostrata dal teste, specie quando esistono difficoltà linguistiche: va valutato il contesto e la modalità dell'individuazione.
- La semplice età di una fotografia (es. una foto di molti anni prima) non annulla automaticamente la rilevanza di un riconoscimento, se il teste ha individuato la persona in tempi prossimi al fatto e la Corte ha motivato coerentemente tale valutazione.
- Dichiarazioni o prove favorevoli alla difesa rese tardivamente in dibattimento possono essere disattese se risultano incongruenti con le versioni fornite dalle altre parti e se il dichiarante avrebbe potuto essere escusso tempestivamente.
- In Cassazione non è possibile una mera rivalutazione dei fatti: il rimedio è escluso se la decisione della Corte territoriale non risulta manifestamente illogica o illegale; i vizi di motivazione devono essere tali da configurare una manifesta infondatezza.
- Se si intende proporre una versione alternativa (es. indicare un diverso utilizzatore del veicolo), è importante produrre tempestivamente e coerentemente elementi probatori per non vederli neutralizzati per intempestività o contraddittorietà.
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