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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35467/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il GIP del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza n. 219 del 2026 nel procedimento n. 876 del 2025, aveva revocato la sospensione condizionale concessa con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 12 dicembre 2012, irrevocabile il 16 maggio 2015. La revoca era fondata sulla successiva condanna, pronunciata dal GUP del Tribunale di Bologna l’11 marzo 2025 e irrevocabile il 25 aprile 2025, per usura in concorso e con aggravanti, con fatti indicati dal 2014 al 2016. Con un unico motivo, il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 168, primo comma, n. 1, c.p. e vizi di motivazione, sostenendo che la propria partecipazione si era esaurita nell’incontro del 2010 in cui erano state concordate le condizioni dell’accordo usurario e che non aveva preso parte alle successive restituzioni rateali. Secondo la difesa, il momento della condotta a lui attribuibile era quindi anteriore alla sentenza che aveva concesso il beneficio, e il mero arco temporale indicato nel capo d’imputazione non bastava a dimostrare una sua condotta antigiuridica nel quinquennio rilevante. Il ricorso contestava inoltre che la consumazione prolungata dell’usura potesse essere automaticamente riferita al singolo concorrente che non avesse partecipato ai pagamenti.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale di Bologna, Ufficio GIP, per un nuovo esame. Ha chiarito che, sebbene i pagamenti eseguiti in attuazione del patto usurario concorrano a integrare il fatto lesivo e possano segnare la consumazione sostanziale del reato, ai fini della revoca della sospensione condizionale occorre accertare, per ciascun concorrente, quando sia stata realizzata la condotta antigiuridica a lui attribuibile. Il giudice dell’esecuzione aveva invece fondato la revoca sul solo dato della consumazione del reato nel periodo 2014-2016, senza verificare se il ricorrente avesse partecipato a condotte successive al passaggio in giudicato della sentenza di concessione del beneficio. Il giudice di rinvio dovrà interpretare autonomamente la sentenza di condanna del 2025 e riesaminare l’istanza applicando il principio indicato dalla Corte. Il Procuratore generale aveva concluso per il rigetto.

Norme richiamate

  • art. 168, primo comma, n. 1, c.p.

    in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, la natura del reato di usura quale delitto a consumazione frazionata o prolungata non esclude la necessità di accertare, con riferimento alla posizione del singolo concorrente, se la condotta antigiuridica a lui ascrivibile sia stata realizzata prima o dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio

    La revoca richiede di verificare se il singolo condannato abbia commesso la condotta antigiuridica rilevante durante il periodo previsto per il beneficio. La natura frazionata o prolungata dell’usura non consente di attribuire automaticamente a ogni concorrente l’intera durata della consumazione.

  • art. 163, primo comma, c.p.

    nelle fattispecie concorsuali, come quella che viene qui in rilievo, occorre prendere in considerazione, per ciascuno dei concorrenti, il momento di commissione della condotta antigiuridica rispetto al quinquennio (o al biennio) di esperimento di cui all’art. 163, primo comma, cod. pen.

    Il periodo di prova rilevante per la revoca deve essere confrontato con il momento della condotta antigiuridica attribuibile personalmente a ciascun concorrente.

  • art. 644 c.p.

    il reato di usura appartiene al novero dei reati a condotta frazionata o a consumazione prolungata perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa in esecuzione del patto usurario compongono il fatto lesivo penalmente rilevante, di cui segnano il momento consumativo sostanziale, e non sono qualificabili come "post factum" non punibile della illecita pattuizione

    I pagamenti rateali in esecuzione del patto usurario fanno parte del fatto penalmente rilevante e ne segnano la consumazione sostanziale; ciò non elimina, ai fini della revoca del beneficio, la necessità di accertare quale condotta sia personalmente riferibile al singolo concorrente.

Massime di principio

  • Ai fini della revoca della sospensione condizionale per commissione di un nuovo reato, nelle fattispecie concorsuali occorre accertare quando ciascun concorrente abbia realizzato la propria condotta antigiuridica, confrontandone il momento con il periodo di prova.
  • La qualificazione dell’usura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, e la rilevanza penale dei pagamenti eseguiti in attuazione del patto, non autorizzano a imputare automaticamente a ogni concorrente le condotte successive di pagamento: la revoca non può fondarsi sul solo periodo complessivo di consumazione del reato.
  • Il giudice dell’esecuzione, quando decide sulla revoca della sospensione condizionale, deve esaminare la condotta concretamente attribuita al condannato e non limitarsi alla data o all’arco temporale generale riportato per il reato.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeUsura
RamiEsecuzione penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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