Cassazione Penale, Sentenza n. 28823/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un detenuto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., autorizzato dal Tribunale di sorveglianza a effettuare colloqui visivi con il figlio, anch'egli detenuto e sottoposto al medesimo regime. Il Ministero della Giustizia ha impugnato l'ordinanza sostenendo che il giudice di sorveglianza avrebbe illegittimamente superato il parere negativo della Direzione distrettuale antimafia, il quale evidenziava il rischio che, attraverso quei colloqui, potessero essere veicolati messaggi relativi all'attività del clan di appartenenza. Il ricorrente ha dedotto inoltre vizio di motivazione, perché il tribunale si sarebbe limitato a escludere in modo apodittico l'esistenza di ragioni concrete e significative per negare i colloqui, senza confrontarsi con la posizione apicale attribuita ai due soggetti nel sodalizio criminale, senza svolgere un effettivo bilanciamento tra affettività familiare e sicurezza pubblica e senza indicare le specifiche cautele idonee a neutralizzare il rischio comunicativo, anche non verbale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Ministero. Ha affermato che, in materia di colloqui tra detenuti entrambi sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., il diritto all'affettività familiare non può essere negato automaticamente, ma richiede un bilanciamento in concreto con le esigenze di sicurezza pubblica; il parere negativo della DDA, pur non vincolante, costituisce elemento istruttorio qualificato che il giudice deve specificamente considerare. Nel caso concreto l'ordinanza impugnata non ha adeguatamente confrontato il proprio ragionamento con il contenuto del parere della DDA, non ha spiegato se e come il colloquio potesse essere controllato mediante modalità e prescrizioni idonee a evitare la trasmissione di messaggi, anche non verbali, e si è limitata a richiamare in modo generico l'esigenza di mantenere il rapporto padre-figlio. Per questo la Corte ha annullato l'ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per nuovo esame.
Norme richiamate
Il regime differenziato è finalizzato a presidiare esigenze di prevenzione e sicurezza pubblica; l'autorizzazione ai colloqui deve essere valutata caso per caso, senza automatismi, e solo se compatibile con tali esigenze.
È la legge ordinamentale penitenziaria in cui è collocato il regime speciale di cui all'art. 41-bis.
Massime di principio
- Nel regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. il diritto del detenuto a coltivare l'affettività familiare mediante colloqui visivi può essere riconosciuto anche quando il familiare è a sua volta sottoposto al medesimo regime, ma solo all'esito di un bilanciamento concreto con le esigenze di sicurezza pubblica.
- Il giudice non può limitarsi ad affermare in astratto la rilevanza del rapporto familiare o, al contrario, a richiamare in modo generico il pericolo per la sicurezza: deve spiegare perché, nel caso specifico, il colloquio sia compatibile con la prevenzione dei contatti con l'organizzazione criminale oppure quali cautele lo rendano sicuro.
- Il parere negativo della Direzione distrettuale antimafia non è vincolante, ma è un elemento istruttorio qualificato che deve essere espressamente esaminato, soprattutto se segnala il rischio di trasmissione di messaggi attraverso il colloquio tra soggetti con ruolo apicale nel medesimo circuito criminale.
- Quando il colloquio sia richiesto tra due detenuti entrambi inseriti nel medesimo contesto associativo e sottoposti al 41-bis, il giudice deve valutare in modo puntuale anche il rischio di comunicazioni indirette o non verbali e indicare le modalità concrete di svolgimento e le prescrizioni idonee a neutralizzarlo.
Come è indicizzato
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