Sentenza n. 1638/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio n. 724, emanato dall'Ambasciata d'Italia a Beirut in data 29/08/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia a Beirut
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. In corso di giudizio, il Ministero si è costituito e, con ordinanza cautelare del 16 dicembre 2025, il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. A seguito di tale ordinanza, l'Ambasciata d'Italia a Beirut ha rilasciato il visto richiesto. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere e la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite. Il testo non specifica i singoli vizi di legittimità dedotti contro il diniego.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il sopravvenuto rilascio del visto per motivi di studio aveva determinato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata. La controversia è stata definita ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 60 c.p.a. Le spese di lite sono state poste a carico dell'Amministrazione resistente, liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, con rimborso del contributo unificato se versato. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Norme richiamate
La sopravvenuta soddisfazione integrale della pretesa azionata consente al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
La controversia è stata definita in camera di consiglio previa comunicazione alle parti della possibilità di una decisione con sentenza semplificata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta un comportamento o un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata, viene meno l'interesse alla decisione sull'atto impugnato e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Il rilascio del titolo amministrativo richiesto in esecuzione di una misura cautelare, quando realizza pienamente il bene della vita perseguito dal ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere, senza necessità di una pronuncia di annullamento del precedente diniego.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non impedisce la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite, che possono essere poste a suo carico in relazione all'esito sostanziale della controversia.
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