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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06381/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'unico motivo era ripetitivo e non specifico, risolvendosi nella mera reiterazione delle censure già prospettate in appello senza una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, deducendo un vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il delitto di rapina impropria, contestando la qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso riproponeva sostanzialmente le doglianze già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito; la Corte rileva che la sentenza di appello aveva riconosciuto la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della rapina impropria, con riferimento in particolare alla condotta violenta e minacciosa posta in essere dall'imputata per garantirsi la fuga.

Norme richiamate

  • art. 628, secondo comma, c.p.

    Richiamato per individuare il delitto di rapina impropria; la Corte richiama la valutazione di merito che ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi del reato, inclusa la violenza o minaccia finalizzata ad assicurarsi la fuga.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre in modo pedissequo le censure già formulate in appello e già confutate dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione del giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla decisione impugnata; in mancanza, il motivo è solo apparente e non assolve alla funzione di confutare la ratio decidendi.
  • La rapina impropria è configurabile quando la condotta violenta o minacciosa sia posta in essere al fine di guadagnarsi la fuga, e la qualificazione giuridica del fatto può essere confermata se il giudice di merito ne accerta tutti gli elementi costitutivi.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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