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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28668/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Venezia del 16/02/2023 per violazione di legge e vizio di motivazione: l'eliminazione, in sede di rinvio, dell'aggravante "a effetto speciale" (recidiva specifica/reiterata infra-quinquennale) aveva modificato il tempo necessario alla prescrizione, determinando la maturazione della prescrizione del reato tentato prima della pronuncia di secondo grado. La ricorrente contestava che la Corte di appello, pur avendo escluso l'aggravante speciale, non avesse dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, ritenendo erroneamente formato il giudicato sulla responsabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha osservato che, in caso di annullamento parziale con rinvio riguardante un'aggravante che incide sul termine di prescrizione (art. 157, comma 2 c.p.), il giudicato sulla responsabilità non impedisce la declaratoria di estinzione per prescrizione maturata anteriormente all'annullamento. Nel caso concreto la prescrizione si era perfezionata il 15/12/2021 (con 271 giorni di sospensione considerati) e la sentenza di annullamento era del 07/06/2022; pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen., art. 624 cod. pen., art. 625 n.2 cod. pen.

    Norme indicate per descrivere il reato contestato (furto aggravato in concorso nella forma tentata). La Corte ha confermato che la fattispecie è quella del furto aggravato tentato ai citati articoli.

  • art. 157, comma 2, cod. pen.

    Interpretato nel senso che, quando l'annullamento parziale e il rinvio coinvolgono il riconoscimento o meno di una circostanza aggravante che incide sul termine di prescrizione (aggravante "a effetto speciale"), la prescrizione maturata prima della pronuncia di annullamento può essere dichiarata estinguente anche se residua un giudicato sull'accertamento del reato.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 22781 del 30/03/2021 (Riviello) e Sez. 3, n. 4334 del 22/10/2021 (Ferretti)

    Precedenti richiamati per affermare il principio secondo cui, in presenza di annullamento parziale con questioni rimesse sul riconoscimento di aggravanti che modificano la pena/termine di prescrizione, il giudicato sulla responsabilità non ostacola la declaratoria di estinzione per prescrizione maturata anteriormente all'annullamento.

Massime di principio

  • Se in sede di rinvio il giudice è chiamato a riesaminare un'aggravante che incide sul calcolo della prescrizione (es. recidiva "a effetto speciale"), la mera sussistenza di un giudicato sull'accertamento del reato non impedisce che si dichiari l'estinzione per prescrizione se questa si è già perfezionata prima della pronuncia di annullamento.
  • La eliminazione di un'aggravante che allunga i termini di prescrizione può retroagire sul computo prescrizionale, rendendo necessario verificare sempre se la prescrizione si sia maturata nelle more del processo e, in tal caso, dichiarare l'estinzione del reato anche senza rinvio.
  • In cassazione, quando il vizio riguarda la non considerazione dell'effetto della rimozione di un'aggravante sul tempo di prescrizione, è possibile ottenere l'annullamento senza rinvio con declaratoria di estinzione se i termini sono effettivamente maturati.
  • È essenziale, nei processi con annullamenti parziali, calcolare con precisione i termini di sospensione e i giorni intercorrenti per stabilire se la prescrizione sia effettivamente intervenuta prima della pronuncia di annullamento.

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