Cassazione Civile, Ordinanza n. 22066/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto del pagamento integrale delle somme dovute da parte della ricorrente e, per effetto della definizione della lite, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento relativo ad accise sugli alcoli per l'anno 2001, emesso a seguito di un ammanco di alcool verificatosi nel deposito fiscale della società in conseguenza di un furto subito il 7 maggio 2001. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma il testo della ordinanza non ne riporta il contenuto specifico. Nella fase di legittimità, la società contribuente ha dichiarato di avere definito la lite ai sensi del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni nella l. 1 dicembre 2016, n. 225, e ha rappresentato l'avvenuto pagamento integrale di quanto richiesto.
Norme richiamate
Richiamato come base normativa della definizione agevolata della lite fiscale.
Indicata come legge di conversione del decreto-legge sulla definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando la lite tributaria risulta definita mediante integrale pagamento di quanto dovuto secondo la disciplina di definizione agevolata richiamata dalla parte, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto.
- L'intervenuta definizione della controversia processuale assorbe l'esame dei motivi di ricorso, senza necessità di pronuncia sul merito delle censure.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione della lite, le spese seguono il criterio indicato dalla Corte e restano a carico della parte che le ha anticipate.
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