Cassazione Penale, Ordinanza n. 17624/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di evasione. Ha dedotto, con il primo motivo, vizi di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza del dolo di evasione, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti fosse errata. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione di offensività della condotta, cercando di farla rientrare in un'ipotesi di scarsa offensività. Con il terzo motivo ha censurato il riconoscimento della recidiva, ritenendo non giustificata l'aggravante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la Corte di appello aveva accertato in fatto che l'imputato, durante il controllo, era rientrato in casa provenendo dalla spiaggia e non era in possesso del cane che assumeva di aver portato fuori. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che l'allontanamento dall'abitazione per recarsi al mare mostrava un totale spregio delle prescrizioni, incompatibile con la scarsa offensività. Il terzo motivo è stato giudicato riproduttivo di una censura già adeguatamente confutata, poiché la Corte territoriale aveva motivato la recidiva richiamando la pluralità di reati, anche della stessa specie, commessi in un lungo arco temporale dal 1996 al 2021. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice del reato di evasione oggetto del giudizio
richiamata implicitamente in relazione alla recidiva, ritenuta fondata sulla pluralità e reiterazione dei reati
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è manifestamente infondato il motivo che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, si risolva in una mera contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito, quando quest'ultimo abbia reso una motivazione puntuale e coerente.
- Ai fini del reato di evasione, la verifica del dolo può essere desunta dalle concrete modalità della condotta e dal contrasto tra il comportamento tenuto e le prescrizioni imposte, dovendosi valorizzare gli accertamenti fattuali compiuti dal giudice di merito.
- La valutazione circa la particolare tenuità o scarsa offensività della condotta è incompatibile con un comportamento che evidenzi un totale spregio delle prescrizioni cautelari o restrittive.
- La recidiva può essere legittimamente riconosciuta quando il giudice di merito dia conto della pluralità di reati, anche omogenei, commessi in un apprezzabile arco temporale, da cui desumere una maggiore capacità a delinquere o pericolosità sociale.
- Il motivo di ricorso che riproponga censure già specificamente esaminate e confutate dal giudice di appello è inammissibile per genericità o manifesta infondatezza.
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