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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36452/2024 del 30/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per presunto errore di fatto/errore percettivo: il ricorrente afferma che, dopo avere eletto domicilio presso il difensore di fiducia (12/09/2021), in sede di udienza di convalida dell'arresto del 21/09/2021 avrebbe dichiarato domicilio "presso la propria residenza", revocando implicitamente la precedente elezione; perciò la notifica della citazione per il giudizio d'appello diretta al difensore sarebbe stata inesatta e nulla. Si chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Milano.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Motivazioni principali: (1) il rimedio ex art. 625-bis è applicabile solo per specifici errori di fatto di natura percettiva; qui la censura verte su valutazioni di rilevanza giuridica (natura valutativa) e non su un mero fatto percepito erroneamente, per cui il rimedio è improponibile; (2) non è provato né allegato alcun atto che contenga una dichiarazione inequivoca di elezione di domicilio presso la residenza: la semplice risposta "presso la propria residenza" nel verbale di convalida non costituisce di per sé prova dell'inequivoca volontà di eleggere domicilio ai fini delle notificazioni; (3) la Corte ha accertato che l'elezione di domicilio presso il difensore, datata 12/09/2021, era provata e non contestata, quindi la notifica effettuata presso il difensore è risultata valida; (4) anche ammesso un'irregolarità nella modalità di notifica, la nullità assoluta prevista dall'art.179 c.p.p. sussiste solo se l'atto è inidoneo a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato: la consegna al difensore di fiducia può essere soltanto un regime intermedio e non comporta automaticamente nullità insanabile; (5) il ricorrente non ha dimostrato né davanti alla Corte di appello né nel ricorso che la notifica fosse inidonea a produrre conoscenza; (6) condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio straordinario è ammesso solo per errori di fatto di natura percettiva; non è esperibile per censure di natura valutativa o giuridico-interpretativa.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    La dichiarazione o elezione di domicilio richiede una manifestazione di volontà chiara e consapevole; la mera indicazione della residenza in un verbale non è automaticamente equivalente a una elezione di domicilio per le notificazioni.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    La nullità assoluta della notificazione della citazione dell'imputato sussiste solo se la notificazione è omessa o eseguita in modo tale da risultare inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto; violazioni formali possono non comportare nullità insanabile.

  • art. 184 cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di sanare vizi nelle notificazioni ove non siano tali da compromettere la conoscenza dell'atto; le irregolarità formali possono essere sanate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento di somme alla Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile per colpa del ricorrente; il giudice può quantificare la somma.

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 (conv. con modificazioni)

    Prevede la possibilità di trattare il ricorso con contraddittorio scritto; la procedura è stata osservata nel caso.

Massime di principio

  • Il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è funzionale solo a correggere errori di fatto di natura percettiva; le censure di valutazione giuridica o di sufficienza probatoria non sono rimediabili con questo strumento.
  • Per ritenere valida una dichiarazione o elezione di domicilio occorre una manifestazione di volontà inequivoca e consapevole di ricevere le notifiche in quel luogo; la semplice indicazione della residenza in atti verbalizzati può essere insufficiente.
  • La notifica della citazione all'imputato eseguita presso il difensore di fiducia non comporta automaticamente nullità assoluta: va valutata la reale idoneità dell'atto a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.
  • Le irregolarità formali nelle notificazioni possono essere sanate ai sensi dell'art.184 c.p.p., salvo che sia dimostrata l'inidoneità dell'atto a raggiungere la conoscenza dell'imputato.
  • Chi deduce l'invalidità di una notifica per mancata elezione di domicilio deve provare l'inequivocabile revoca dell'elezione precedente o l'inidoneità della notifica a produrre conoscenza; tali eccezioni vanno tempestivamente formulate in giudizio.
  • Il difensore deve curare che le elezioni di domicilio e le comunicazioni siano formalmente documentate quando la regolarità delle notifiche può condizionare il diritto di difesa; in caso contrario si rischia il rigetto del rimedio e la condanna alle spese e alla Cassa delle ammende.

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