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Sentenza

Sentenza del 22/02/2017 n. 803 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento liquidazione controlli - Alienazione frazionata dei beni aziendali - Cessione di azienda - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la qualificazione giuridica dell’alienazione frazionata di beni aziendali: occorre stabilire se essa integri una cessione d’azienda, anche quando non siano trasferite le pregresse relazioni finanziarie, commerciali e personali e l’attività non sia più concretamente funzionante. Il principio richiamato attribuisce rilievo prevalente alla preesistenza, in capo al precedente imprenditore, della potenzialità produttiva del complesso dei beni, piuttosto che alla cessione formale di tutti i rapporti aziendali.

La decisione

La massima afferma che può sussistere una cessione d’azienda anche in caso di alienazione frazionata dei beni e anche se non vengono trasferite le relazioni finanziarie, commerciali e personali pregresse. È determinante verificare se il compendio conservi una potenzialità produttiva riconducibile all’organizzazione aziendale preesistente. Il testo non indica le parti, l’esito formale del giudizio né il dispositivo concreto della sentenza; richiama Cass. n. 13580/2007 come orientamento conforme e Cass. n. 9575/2016 come orientamento difforme.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 3, lettera b), d.P.R. 633/1972

    La disposizione è richiamata in relazione alla qualificazione dell’operazione ai fini IVA. L’interpretazione descritta considera cessione d’azienda l’alienazione di un complesso organizzato di beni dotato di potenzialità produttiva, anche quando il trasferimento avvenga frazionatamente e senza la cessione di tutti i rapporti aziendali.

  • Cassazione civile n. 13580/2007

    È richiamata come precedente conforme al principio secondo cui la cessione d’azienda può configurarsi valorizzando la potenzialità produttiva del complesso trasferito, anche in assenza del trasferimento delle pregresse relazioni finanziarie, commerciali e personali.

  • Cassazione civile n. 9575/2016

    È indicata come orientamento difforme, senza che il testo fornisca ulteriori dettagli sul diverso criterio interpretativo adottato.

Massime di principio

  • Per stabilire se un’operazione costituisca cessione d’azienda non è decisivo il trasferimento formale di tutti i contratti o rapporti con clienti, fornitori e finanziatori.
  • Occorre valutare concretamente se i beni trasferiti, considerati nel loro insieme, conservino un’autonoma potenzialità produttiva e siano idonei a consentire la prosecuzione, anche potenziale, dell’attività.
  • La cessione frazionata di beni non esclude automaticamente la cessione d’azienda: il giudizio deve considerare l’unitarietà funzionale e l’organizzazione preesistente del compendio.
  • Anche un’azienda non più operativa può essere oggetto di cessione se mantiene una potenzialità produttiva apprezzabile e preesistente in capo al precedente imprenditore.
  • La qualificazione ai fini IVA dipende dalla sostanza economica dell’operazione e non soltanto dalla denominazione attribuita dalle parti agli atti di trasferimento.

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