Sentenza del 22/02/2017 n. 803 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento liquidazione controlli - Alienazione frazionata dei beni aziendali - Cessione di azienda - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione giuridica dell’alienazione frazionata di beni aziendali: occorre stabilire se essa integri una cessione d’azienda, anche quando non siano trasferite le pregresse relazioni finanziarie, commerciali e personali e l’attività non sia più concretamente funzionante. Il principio richiamato attribuisce rilievo prevalente alla preesistenza, in capo al precedente imprenditore, della potenzialità produttiva del complesso dei beni, piuttosto che alla cessione formale di tutti i rapporti aziendali.
La decisione
La massima afferma che può sussistere una cessione d’azienda anche in caso di alienazione frazionata dei beni e anche se non vengono trasferite le relazioni finanziarie, commerciali e personali pregresse. È determinante verificare se il compendio conservi una potenzialità produttiva riconducibile all’organizzazione aziendale preesistente. Il testo non indica le parti, l’esito formale del giudizio né il dispositivo concreto della sentenza; richiama Cass. n. 13580/2007 come orientamento conforme e Cass. n. 9575/2016 come orientamento difforme.
Norme richiamate
Art. 2, comma 3, lettera b), d.P.R. 633/1972
La disposizione è richiamata in relazione alla qualificazione dell’operazione ai fini IVA. L’interpretazione descritta considera cessione d’azienda l’alienazione di un complesso organizzato di beni dotato di potenzialità produttiva, anche quando il trasferimento avvenga frazionatamente e senza la cessione di tutti i rapporti aziendali.
Cassazione civile n. 13580/2007
È richiamata come precedente conforme al principio secondo cui la cessione d’azienda può configurarsi valorizzando la potenzialità produttiva del complesso trasferito, anche in assenza del trasferimento delle pregresse relazioni finanziarie, commerciali e personali.
Cassazione civile n. 9575/2016
È indicata come orientamento difforme, senza che il testo fornisca ulteriori dettagli sul diverso criterio interpretativo adottato.
Massime di principio
- Per stabilire se un’operazione costituisca cessione d’azienda non è decisivo il trasferimento formale di tutti i contratti o rapporti con clienti, fornitori e finanziatori.
- Occorre valutare concretamente se i beni trasferiti, considerati nel loro insieme, conservino un’autonoma potenzialità produttiva e siano idonei a consentire la prosecuzione, anche potenziale, dell’attività.
- La cessione frazionata di beni non esclude automaticamente la cessione d’azienda: il giudizio deve considerare l’unitarietà funzionale e l’organizzazione preesistente del compendio.
- Anche un’azienda non più operativa può essere oggetto di cessione se mantiene una potenzialità produttiva apprezzabile e preesistente in capo al precedente imprenditore.
- La qualificazione ai fini IVA dipende dalla sostanza economica dell’operazione e non soltanto dalla denominazione attribuita dalle parti agli atti di trasferimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 4576 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 4587 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 4591 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 4554 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 4555 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 4558 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →