Cassazione Civile, Ordinanza n. 25155/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società postale)
La controversia
La parte ricorrente aveva agito per ottenere il rimborso di tre buoni fruttiferi postali serie Q/P, del valore nominale di lire 1.000.000 ciascuno, sottoscritti nell'anno 1986. La Corte di appello aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda, ritenendo che i tassi applicabili emergessero dal titolo e che la società postale avesse correttamente applicato i parametri risultanti dal timbro successivamente apposto e dalle tabelle collegate, in conformità al D.M. 13 giugno 1986. In cassazione la ricorrente ha proposto due motivi avverso tale decisione, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso; il testo non consente di ricostruire il contenuto specifico dei motivi oltre al fatto che investivano la decisione sul rimborso dei buoni e sui tassi applicati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la rinuncia al ricorso, in mancanza di prova della notificazione alla controparte ritualmente costituita, determina l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione. Ha quindi condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della resistente e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
D.M. 13 giugno 1986
Richiamato dalla Corte di appello come base regolamentare per l'applicazione dei parametri di rendimento dei buoni fruttiferi postali serie Q/P, tramite timbro e tabelle successive rispetto alle indicazioni originarie sul titolo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se non risulta notificata alla controparte ritualmente costituita, non produce l'estinzione del giudizio ma determina l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente.
- Quando ricorrono i presupposti processuali previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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