Cassazione Penale, Ordinanza n. 13492/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra i reati già giudicati con due sentenze irrevocabili indicate nel provvedimento. La domanda era formulata in sede esecutiva e mirava a far ritenere i fatti come avvinti da un medesimo disegno criminoso. La Corte di cassazione ha però rilevato che le due ipotesi di reato, pur entrambe di natura associativa, non erano omogenee sul piano esecutivo, perché riferite alla partecipazione del ricorrente a due consorterie mafiose diverse, il Clan Pascali e il Clan Cesario, in epoche diverse e in contesti criminali eterogenei. In tale quadro, il ricorso è stato ritenuto inammissibile, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il rigetto dell'istanza di continuazione in sede esecutiva. Ha confermato l'impostazione della Corte territoriale secondo cui non basta la mera astratta omogeneità dei reati associativi, ma serve una specifica indagine sulla natura dei sodalizi, sulla loro concreta operatività e continuità nel tempo, per accertare l'unicità del momento deliberativo. Non essendo emerse ipotesi di esonero, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la sua applicazione richiede non la sola astratta omogeneità dei reati, ma un accertamento concreto dell'unitarietà del disegno criminoso.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio esecutivo di cui all'art. 671 c.p.p., il riconoscimento della continuazione tra reati associativi non può fondarsi sul solo dato dell'astratta omogeneità delle fattispecie.
- Quando si invoca la continuazione tra partecipazioni a organizzazioni criminali diverse, occorre una verifica concreta della natura dei sodalizi, della loro operatività e della loro continuità temporale, per stabilire se vi sia stato un unico momento deliberativo poi attuato progressivamente.
- La partecipazione del medesimo soggetto a consorterie mafiose differenti, inserite in epoche diverse e in contesti criminali non omogenei, esclude di per sé la ricostruzione di un unico disegno criminoso, se manca un collegamento esecutivo e programmatico specifico.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ipotesi di esonero.
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