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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20073/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dall'omologazione di un concordato preventivo di un consorzio, poi trasformatosi in società a responsabilità limitata. Una società creditrice, inserita in una classe che aveva votato a maggioranza a favore della proposta, aveva proposto opposizione all'omologa davanti al tribunale e poi reclamo in appello, lamentando che la relazione del commissario giudiziale fosse lacunosa perché non avrebbe considerato rilevanti oneri urbanistici da corrispondere a un Comune e la pendenza di un giudizio di esecuzione in forma specifica relativo a un preliminare di compravendita di due immobili. Secondo la ricorrente, tali omissioni incidevano sull'attivo e sulla fattibilità/convenienza del piano. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile il reclamo ritenendo che, per un creditore dissenziente inserito in una classe consenziente, potessero essere dedotte solo censure sulla regolarità della procedura e sui presupposti di ammissibilità, non anche contestazioni sulla convenienza della proposta. In Cassazione la società creditrice ha dedotto violazione degli artt. 172, 173, 174 e 175 l.fall. e omessa/illogica motivazione, sostenendo che la correttezza dei dati economici della procedura fosse un interesse generale e imprescrittibile e che le sue doglianze dovessero essere esaminate nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi del decreto impugnato. Ha ribadito che, ai sensi dell'art. 180, comma 4, l.fall., il creditore dissenziente appartenente a una classe consenziente può opporsi all'omologazione solo per contestare la regolarità della procedura e la persistenza dei presupposti di ammissibilità, ma non la convenienza della proposta, singolare o collettiva. Poiché nel caso concreto le doglianze della ricorrente attenevano proprio al merito economico del piano e alla sua fattibilità, e non a specifiche violazioni procedurali, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e all'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 180, comma 4, l.fall.

    Per far valere ragioni relative alla convenienza della proposta concordataria occorre un interesse normativamente qualificato, costituito dal voto di dissenso di un creditore inserito in una classe dissenziente; il creditore dissenziente di una classe consenziente può contestare solo la regolarità della procedura e i presupposti di ammissibilità, non la convenienza del piano.

  • artt. 172, 173, 174 e 175 l.fall.

    Sono richiamati dalla ricorrente come norme asseritamente violate in relazione alla formazione e alla valutazione degli atti della procedura concordataria.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo, il creditore dissenziente appartenente a una classe che abbia votato a favore della proposta può opporsi all'omologazione solo per far valere vizi della procedura e la mancanza dei presupposti di ammissibilità, ma non per contestare la convenienza economica del piano.
  • La deduzione di violazioni di legge in cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera contrapposizione della propria ricostruzione dei fatti e delle valutazioni di merito a quelle accolte dal giudice di merito, senza una specifica critica della ratio decidendi.
  • Per essere ammissibile, il motivo di ricorso deve confrontarsi direttamente con la ragione decisiva posta a fondamento del provvedimento impugnato; la mera riproposizione delle censure già disattese non è sufficiente.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare un nuovo esame del merito economico della proposta concordataria o dei fatti sottostanti ai rapporti negoziali e procedurali accertati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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