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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06513/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comproprietari)

La controversia

La controversia nasce dall'uso esclusivo di un immobile in comproprietà da parte di uno dei partecipanti alla comunione. Gli altri comproprietari avevano chiesto in primo grado il pagamento di una somma parametrata al valore locativo del bene, sostenendo che l'occupazione esclusiva impedisse loro il contemporaneo godimento. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la convenuta al pagamento di € 14.659,67, da ripartire secondo le quote. In appello la convenuta aveva chiesto la riforma della decisione sostenendo, da un lato, che non esistesse un credito per frutti civili in favore degli altri comproprietari e, dall'altro, che l'importo fosse da ridurre. La Corte d'appello ha invece parzialmente riformato la decisione, ritenendo dovuti i frutti civili dal 3 gennaio 2017, data della comunicazione con cui gli altri comproprietari avevano inequivocabilmente manifestato la volontà di esercitare il proprio diritto di comproprietà; ha confermato il valore locativo mensile stimato dal CTU in € 300 e ha calcolato la fruttificazione complessiva in € 18.600 per il periodo gennaio 2017-febbraio 2022, detraendo la quota della stessa appellante e rinviando di fatto il riparto finale tra i coeredi/comproprietari alle rispettive quote. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 329, 2909, 112, 1102, 115 e 2697 c.c./c.p.c., lamentando: 1) la violazione del giudicato interno e l'ultrapetizione, oltre all'uso indebito del fatto notorio e al mancato rispetto dell'onere della prova, assumendo che il giudice d'appello avesse ritenuto erroneamente superato i limiti dell'art. 1102 c.c. senza che ciò fosse stato dedotto dagli attori; 2) la violazione degli artt. 1101 e 1102 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., perché la Corte avrebbe quantificato la fruttificazione senza considerare correttamente le quote dei comproprietari e oltre il petitum. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo la formazione di un giudicato interno sulla questione dell'art. 1102 c.c. perché la stessa convenuta aveva impugnato quel capo della sentenza di primo grado, e affermando che le argomentazioni sull'art. 1102 rientrano nello iura novit curia; ha inoltre ritenuto non censurabile il richiamo alla comune esperienza sulla difficoltà di uso contemporaneo dell'immobile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi: la sentenza d'appello aveva infatti chiarito che l'importo complessivo andava poi ripartito in base alle quote di comproprietà di ciascun avente diritto, demandando il calcolo finale alla fase esecutiva. Il ricorso è stato quindi rigettato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso il dedotto giudicato interno e l'ultrapetizione sul tema dell'uso dell'immobile ex art. 1102 c.c., ritenendo che la questione fosse comunque devoluta in appello e che il giudice potesse riqualificarla iura novit curia. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva già precisato che la fruttificazione doveva essere ripartita tra i comproprietari secondo le rispettive quote, demandando il calcolo finale alla fase esecutiva. Non sono state liquidate spese per la mancata difesa delle controparti in cassazione. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato per escludere la formazione di un giudicato interno sul capo relativo all'uso dell'immobile, poiché la questione era stata comunque devoluta con l'appello.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione al giudicato interno, ma ritenuto non operante nel caso concreto.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per denunciare ultrapetizione; la Corte ha escluso che vi fosse stata decisione oltre i limiti della domanda.

  • art. 1102 c.c.

    Norma centrale sulla utilizzazione della cosa comune; la Corte ha ritenuto che la sua applicazione rientrasse nello iura novit curia e che il suo richiamo in appello non integrasse ultrapetizione.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato in relazione alla valutazione del fatto notorio e delle prove; la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso alla comune esperienza.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per censurare l'asserita carenza probatoria; la Corte ha respinto la doglianza ritenendo sufficiente il ragionamento fondato su massime di esperienza.

  • art. 1101 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la quantificazione della fruttificazione in rapporto alle quote di comproprietà, ma la censura non ha colto la ratio della sentenza d'appello.

  • art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1-bis d.p.r. 115/2002

    Richiamato solo in relazione al meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione, il giudicato interno si forma solo sulla statuizione minima effettivamente non devoluta; se il capo della decisione è impugnato, resta aperta la cognizione sull'intera questione, compresa la sua riqualificazione giuridica da parte del giudice d'appello.
  • L'applicazione di una norma sulla comunione o sull'uso della cosa comune rientra nello iura novit curia: il giudice può richiamarla anche se non è stata specificamente evocata dalla parte, purché la causa petendi e il thema decidendum la rendano pertinenti.
  • Il richiamo a una massima di comune esperienza è censurabile in cassazione solo se manifestamente illogico o privo di base; non integra di per sé violazione dell'onere della prova quando il giudice utilizza un dato notorio per descrivere la normale fruibilità di un bene.
  • Una censura in cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, cioè con la specifica argomentazione decisiva posta a fondamento della decisione.
  • Quando il giudice di merito stabilisce un importo complessivo dovuto per frutti o utilità del bene comune e precisa che la ripartizione avverrà secondo le quote di comproprietà, la doglianza sul mancato calcolo analitico delle singole quote non coglie la decisione se il conteggio finale è stato rinviato alla fase esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieComunioneImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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