Cassazione Civile, Ordinanza n. 30338/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento TARSU relativi agli anni 2006-2011. In appello la contribuente otteneva l’annullamento degli avvisi per il 2006-2010, mentre veniva ritenuta tenuta al pagamento del tributo per il solo 2011, senza sanzioni; il giudice di secondo grado compensava le spese del gravame motivando soltanto con la contumacia del Comune. La contribuente ricorreva per cassazione deducendo: (1) omessa pronuncia sulle spese del primo grado, in violazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., poiché la CTR si era pronunciata solo sulle spese del giudizio di appello e non su quelle del primo grado; (2) violazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, dell’art. 92 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost. per avere compensato le spese del grado di appello sulla base della sola contumacia del Comune, ritenuta non idonea a integrare gravi ed eccezionali ragioni di compensazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che, quando il giudice di appello riforma in tutto o in parte la decisione di primo grado, deve procedere anche d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese dell’intero giudizio, perché la riforma travolge il capo sulle spese della sentenza riformata. Ha inoltre ritenuto illegittima la compensazione fondata sulla sola contumacia del Comune, trattandosi di circostanza neutra e non costituente grave ed eccezionale ragione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Nel dispositivo vi è una divergenza rispetto al corpo della motivazione circa la sede del rinvio, ma il contenuto decisorio resta quello del rinvio per nuova regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato utilizzato come parametro del vizio di omessa pronuncia sul capo spese.
regola la disciplina delle spese nel processo tributario; la Corte lo richiama per affermare il dovere del giudice di provvedere sulle spese secondo l’esito della lite.
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la mancata statuizione sulle spese del primo grado integra omessa pronuncia.
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulle spese.
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulle spese.
la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione del capo sulle spese, imponendo un nuovo regolamento anche d’ufficio.
la compensazione è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate; la contumacia della controparte non basta.
la ricorrente ha depositato memoria in vista della camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando il giudice d’appello riforma, anche solo parzialmente, la decisione di primo grado, deve riesaminare d’ufficio la regolazione delle spese dell’intero giudizio, poiché la riforma travolge il capo sulle spese della sentenza riformata.
- La contumacia della parte vittoriosa o la sua mancata opposizione non costituiscono, di per sé, gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese.
- La compensazione delle spese richiede una motivazione ancorata a specifiche circostanze della controversia; non può essere disposta per ragioni meramente formali o neutre.
- Nel processo tributario, il criterio ordinario resta quello della soccombenza e della causalità, anche quando la controparte non si sia costituita.
- L’omessa pronuncia su un capo autonomo relativo alle spese integra un vizio denunciabile come error in procedendo.
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