Cassazione Civile, Sentenza n. 13855/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda interessi passivi maturati nel 2005 pagati dalla controllata italiana alla controllante estera senza che la controllata avesse operato la ritenuta prevista dalla normativa italiana (12,5% ex art. 26 quater DPR 600/1973). L'Agenzia ha notificato alla società italiana un avviso di accertamento per omesso versamento delle ritenute; la società italiana ha poi pagato l'accertamento. Successivamente la società inglese ha chiesto il rimborso delle somme all'Agenzia, che ha respinto l'istanza ritenendo che la società estera non avesse subito alcun prelievo né avesse dimostrato di aver versato le somme all'Erario o di aver rimborsato la controllata. Le società hanno impugnato il diniego e ottenuto decisioni favorevoli in primo e secondo grado; l'Agenzia ha ricorso in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la decisione della Commissione Tributaria Regionale e, pronunciando nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha rigettato l'originario ricorso delle contribuenti. La Corte ha ritenuto infondata la richiesta di rimborso presentata dalla società inglese perché: (i) la società inglese non è stata effettivamente assoggettata al prelievo al momento della corresponsione degli interessi (la ritenuta non era stata operata), (ii) non è provato che la società inglese abbia successivamente versato le somme all'Erario o abbia rimborsato la controllata italiana per le somme poi versate a seguito dell'accertamento, e (iii) la controllata italiana ha prestato acquiescenza pagandosi l'accertamento e non risulta titolata a chiedere il rimborso. Sono state altresì condannate le parti soccombenti alle spese.
Norme richiamate
art. 26 quater, Dpr n. 600 del 1973
Disciplina l'obbligo di operare la ritenuta sugli interessi pagati a beneficiari esteri; nel caso in cui la partecipazione estera non sia qualificata da almeno un anno non opera l'esenzione e la ritenuta del 12,5% era dovuta.
art. 26, comma 5, Dpr n. 600 (citato nel testo)
Riferimento alla misura/condizioni di imposizione sugli interessi verso Paesi 'white list'; il giudice richiama che la ritenuta del 12,5% era applicabile.
Invocato dall'Amministrazione come richiamo ai principi sulla ripetizione dell'indebito/arricchimento senza causa; la Corte ha considerato che non sussiste titolo per il rimborso in assenza di un effettivo versamento da parte della società estera o di un rimborso alla controllata.
Norma sul valore della prova: il ricorrente che chiede il rimborso deve provare l'avvenuto versamento delle somme per le quali richiede la restituzione; in mancanza la domanda è infondata.
Richiamato in rapporto agli effetti del procedimento esecutivo/accertativo e alle conseguenze della prestazione dell'accertamento; la Corte osserva che la controllata ha prestato acquiescenza all'accertamento.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Norma richiamata come base per i motivi di cassazione (violazione di legge): l'Amministrazione ha impugnato in Cassazione per violazione di norme di diritto.
art. 384, comma secondo, cod. proc. civ.
Permette alla Corte di decidere nel merito quando la questione non richiede ulteriori accertamenti di fatto; la Corte ha pronunciato nel merito rigettando il ricorso delle contribuenti.
Massime di principio
- Il diritto a ottenere il rimborso di somme versate all'Erario spetta a chi dimostra di aver effettivamente subito il prelievo o di aver versato le somme richieste dall'Amministrazione; l'onere della prova grava sul richiedente del rimborso.
- Se il sostituto d'imposta (la società italiana) non ha operato la ritenuta e ha poi pagato l'accertamento, il destinatario originario degli interessi (la società estera) non può ottenere automaticamente il rimborso a meno che non provi di essere stato effettivamente gravato dall'imposta o di aver rimborsato il sostituto.
- La semplice corresponsione di interessi 'al lordo' al beneficiario estero esclude che quest'ultimo possa pretendere un rimborso senza dimostrare un successivo esborso tributario; il rimborso senza titolo costituirebbe un ingiustificato arricchimento.
- La società che ha prestato acquiescenza all'accertamento e ha pagato non sempre ha titolo a ripetere le somme se non ha agito tempestivamente o non ha prodotto l'istanza nei termini e modi corretti; occorre verificare la legittimazione attiva e gli atti formali compiuti.
- In fase di impugnazione è cruciale allegare e documentare fatti decisivi (es. prova del versamento all'Erario o del rimborso tra le parti); le questioni di diritto formulate chiaramente sono ammissibili in Cassazione, ma la prova dei fatti resta essenziale per il successo della domanda.
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