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Sentenza

Sentenza n. 298/2026 - Trieste, Sezione 1

PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 126/2023 EMESSA E PUBBLICATA IL 16.05.2023 DAL TRIBUNALE DI UDINE, NOTIFICATA ALL'AMMINISTRAZIONE IL 17.05.2023, NON IMPUGNATA, PASSATA IN GIUDICATO

Giustizia amministrativa202500586

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte dell'Amministrazione, della sentenza n. 126/2023 del Tribunale di Udine, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto domanda di esecuzione della sentenza n. 126/2023 del Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione, non impugnata e passata in giudicato. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha dato esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell'Amministrazione alle spese processuali, poiché l'ottemperanza era intervenuta dopo la proposizione della domanda giudiziale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta ottemperanza al giudicato da parte dell'Amministrazione. Ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato. La condanna alle spese è stata giustificata dal fatto che l'esecuzione del giudicato è intervenuta solo dopo la proposizione della domanda giudiziale. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta dall'amministrazione.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione ottempera al giudicato nel corso del giudizio di esecuzione, soddisfacendo integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La sopravvenuta ottemperanza al giudicato dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese processuali, qualora la proposizione della domanda giudiziale sia stata resa necessaria dall'inerzia amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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