Cassazione Penale, Sentenza n. 20216/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha impugnato la conferma della condanna per ricettazione, articolando tre censure principali: (1) motivazione apparente/insufficiente e illogicità per non aver dichiarato la nullità dell'ordinanza che aveva revocato l'ammissione della testimonianza della persona offesa, revoca che sarebbe stata emessa senza valida ragione; (2) violazione di legge (art. 495 c.p.p.), contestando l'utilizzabilità della denuncia-querela della persona offesa in assenza di consenso delle parti; (3) motivazione mancante o apparente quanto al riconoscimento della recidiva: la Corte non avrebbe spiegato perché un unico precedente del 2011 integrasse una maggiore pericolosità e maggior colpevolezza idonea a giustificare l'applicazione della recidiva
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solamente sul punto relativo all'applicazione della recidiva. I primi due motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte ha confermato la legittimità della revoca dell'ordinanza di ammissione della testimonianza della persona offesa e ha ritenuto utilizzabile la denuncia-querela, applicando il principio per cui atti inseriti nel fascicolo senza tempestiva opposizione diventano utilizzabili salvo che siano acquisiti contra legem (richiamo ad art. 491 c.p.p. e giurisprudenza). Quanto alla recidiva, la Cassazione ha rilevato carenza della motivazione della Corte d'appello: l'unica affermazione sulla natura omogenea del precedente non è sufficiente; è necessario un accertamento concreto e motivato circa la maggiore colpevolezza e pericolosità del reo. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all'applicabilità della recidiva e il giudice di rinvio dovrà riesaminare il punto fornendo adeguata motivazione secondo i principi di giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamati
Norme richiamate
Articolo richiamato dal ricorrente in relazione alla utilizzabilità della denuncia-querela; la Corte ha però ritenuto infondata la censura richiamando principi di utilizzabilità degli atti inseriti nel fascicolo in mancanza di tempestiva opposizione
La Corte ha richiamato il combinato disposto dei primi due commi per affermare che le questioni sul contenuto del fascicolo del dibattimento sono precluse se non proposte immediatamente; da ciò discende la possibilità di utilizzare atti inseriti senza opposizione
Richiamato implicitamente nel principio per cui un atto inserito nel fascicolo diventa utilizzabile salvo che sia atto non utilizzabile ex art. 191 (cioè acquisito con violazione normativa che ne impedisca l'utilizzo)
Sentenza Corte Costituzionale n. 185 del 23 luglio 2015
Richiamata dalla giurisprudenza per spiegare l'esigenza di valutare la recidiva non come automatismo ma attraverso un onere probatorio e motivazionale che il pubblico ministero e il giudice devono rispettare
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., Calibè 27/05/2010; Schettino 25/10/2018; altre pronunce)
Principi stabiliti: distinzione tra contestazione, accertamento formale e applicazione della recidiva; obbligo del giudice di effettuare una verifica concreta e motivata della maggiore colpevolezza e pericolosità del reo tenendo conto di parametri (natura dei reati, omogeneità, distanza temporale, margine di offensività, occasionalità della ricaduta, ecc.)
Massime di principio
- Se un atto (es. denuncia-querela) è inserito nel fascicolo del dibattimento senza tempestiva opposizione delle parti, in genere diventa utilizzabile in decisione salvo che sia stato acquisito in violazione di norme che ne impediscano l'uso (art. 491 c.p.p. e art. 191 c.p.p.). Pertanto, l'assenza di una immediata eccezione può precludere censure successive sull'utilizzabilità dell'atto
- La semplice omogeneità tra reato precedente e reato contestato non basta a giustificare automaticamente l'applicazione della recidiva specifica: il giudice deve compiere una valutazione concreta e motivata della maggiore colpevolezza e della pericolosità del reo, considerando parametri individualizzanti (natura dei reati, gravità, distanza temporale, ripetitività, occasionalità, livello di personalizzazione della condotta)
- L'onere di provare e motivare la recidiva gravita sul pubblico ministero in contraddittorio con l'imputato e, successivamente, sul giudice di merito che voglia applicarla: motivazioni generiche o di "stile" non sono sufficienti
- In Cassazione non sempre la mancata trattazione di un punto nella motivazione di merito costituisce vizio se l'eccezione è infondata; tuttavia, quando l'eccezione è fondata (es. mancanza di motivazione sulla recidiva), la Corte di Cassazione può annullare parzialmente la sentenza e rinviare per nuovo esame
- Quando si impugna una revoca dell'ammissione di una prova (es. testimonianza della persona offesa) conviene eccepire tempestivamente la questione in modo da preservare la possibilità di contestarne l'utilizzabilità in seguito
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