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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45728/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Messina che li aveva confermati colpevoli del reato di furto pluriaggravato in concorso per la sottrazione di un telefono cellulare del valore di 1.000 euro dall'esercizio commerciale "Euronics". Alvarez deduceva errata valutazione del materiale probatorio (testimonianze e immagini di videosorveglianza), sostenendo che le immagini dimostrerebbero che il telefono fu sottratto solo da Salza mentre lei guardava le vetrine. Salza contestava, con due motivi, l'applicazione della recidiva (denunciando mancanza di motivazione e l'utilizzo di una precedente non ancora definitiva) e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con conseguente eccessività della pena.

La decisione

Il ricorso di Alvarez è stato dichiarato inammissibile: la Corte di Cassazione ha ritenuto che la valutazione del materiale probatorio e dell'attendibilità dei testi fosse rimessa al giudice del merito, che aveva fornito motivazione coerente; Alvarez è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Il ricorso di Salza è stato dichiarato fondato solo sul profilo della recidiva: la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della recidiva e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio su tale punto, ritenendo che la recidiva non possa essere applicata se la precedente condanna non era definitiva prima del fatto contestato. Le restanti censure di Salza (compreso il diniego delle attenuanti generiche) sono state ritenute inammissibili o infondate.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    La Corte richiama l'art. 133 c.p. come criterio per valutare, in sede di bilanciamento, gli elementi attinenti alla personalità del colpevole e all'entità e modalità del reato nel decidere sulle circostanze attenuanti generiche; è legittimo che il giudice consideri l'elemento che ritiene prevalente e basare su quello la negazione o concessione delle attenuanti

  • Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021 (giurisprudenza sul principio di recidiva)

    La Corte richiama il principio secondo cui l'applicazione della recidiva richiede che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione del nuovo fatto, poiché il reo deve essere stato in grado di valutare le conseguenze penali della condanna precedente

  • Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016 (giurisprudenza sul giudizio comparativo per la recidiva)

    Occorre che il giudice valuta, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., il rapporto tra il fatto attuale e le pregresse condanne per verificare se esse indichino una perdurante inclinazione al reato; la Corte territoriale doveva motivare tale valutazione

  • Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017 (giurisprudenza sulla valutazione della prova)

    La decisione ricorda che la valutazione dei fatti e dell'attendibilità delle prove è rimessa al giudice del merito e la Cassazione non può sostituirsi a tale giudice salvo evidenti vizi di logicità o contraddittorietà nella motivazione

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né rivaluta liberamente le prove: le questioni di merito sull'attendibilità dei testimoni e sull'interpretazione delle immagini di videosorveglianza sono di competenza del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se emergono vizi logici, contraddittorietà esterne o violazioni di legge.
  • La recidiva può essere applicata solo se la precedente condanna è divenuta definitiva prima della commissione del nuovo reato; se la precedente vicenda non era ancora passata in giudicato al momento del fatto, l'applicazione della recidiva è illegittima e va riesaminata dal giudice di merito.
  • Nel valutare le attenuanti generiche il giudice può privilegiare anche un solo elemento ritenuto decisivo (personale o relativo all'entità/modo di esecuzione del reato), purché esplicitamente indicato e motivato; una motivazione sintetica può essere comunque valida se chiara nel richiamo dell'elemento valutato.
  • Se un ricorso in Cassazione si limita a proporre una diversa lettura degli elementi di fatto senza dimostrare vizi di motivazione, esso è inammissibile: il rimedio va usato per questioni di diritto o per vizi di motivazione manifesto.
  • In casi di contestata partecipazione a un furto materiale compiuto da uno dei presenti, la Corte di merito può dedurre la compartecipazione dall'insieme degli elementi (comportamento coordinato, controllo della posizione degli addetti, uscita repentina senza acquisti): tali deduzioni fattuali reggono salvo mostrare elementi concreti che dimostrino l'illogicità o la contraddittorietà della motivazione

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