Cassazione Penale, Ordinanza n. 22279/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato e verte su un solo motivo: si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. La censura assume che l'aggravante sia stata fondata esclusivamente sull'esistenza di precedenti penali; la Corte rileva invece che il giudice di merito aveva valorizzato anche elementi di disvalore desumibili dalle circostanze del fatto, per inferire che il precedente percorso delinquenziale non fosse cessato, oltre al non lungo intervallo di tempo tra l'irrevocabilità delle precedenti condanne e i fatti per cui si procede. Mancando nel ricorso specifiche contestazioni sulla tenuta logica di tali argomenti, il motivo è ritenuto generico.
Norme richiamate
recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale
La recidiva può essere confermata quando il giudice di merito non si limiti ai precedenti penali, ma valorizzi anche specifici elementi di disvalore del fatto e la non apprezzabile distanza temporale dalle precedenti condanne.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso contro il riconoscimento della recidiva deve confrontarsi specificamente con tutti gli argomenti posti a base della decisione di merito; la critica meramente assertiva o parziale è inammissibile.
- Il riconoscimento della recidiva reiterata e infraquinquennale può essere sorretto non solo dai precedenti penali, ma anche da elementi concreti desumibili dal fatto che evidenzino la persistenza del disvalore criminale e la non interruzione del percorso delittuoso.
- La genericità del motivo che non confuti la complessiva motivazione sulla recidiva impedisce il controllo di legittimità e conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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