Cassazione Penale, Ordinanza n. 21953/2025 del 11/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per la violazione del divieto di accesso e stazionamento imposto dal Questore in relazione allo svolgimento dell'attività di parcheggiatore/guardamacchine. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto integrata la violazione del provvedimento questorile. In particolare ha contestato: a) la validità del provvedimento del Questore, assumendo che l'area comunale denominata "Parcheggio degli Emiri" non rientrerebbe tra i luoghi per i quali può essere disposto il divieto di accesso; b) la sussistenza del requisito della pericolosità sociale, che avrebbe dovuto sorreggere l'adozione del divieto. La censura, tuttavia, si è tradotta secondo la Corte in una mera richiesta di diversa valutazione delle risultanze istruttorie già esaminate nei giudizi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze riproponevano questioni di fatto già vagliate dai giudici di merito e miravano a ottenere una diversa lettura delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse congrua, sorretta da risultanze dibattimentali oggettive e non manifestamente illogica. In particolare, ha condiviso l'assunto secondo cui l'area in questione era pertinenza di infrastrutture pubbliche di trasporto locale e parcheggio di interscambio, dunque rientrante nel perimetro dei luoghi interessati dal divieto, e ha reputato corretta la valutazione della pericolosità sociale sulla base delle plurime violazioni pregresse e dell'intralcio arrecato alla libera fruizione delle aree e alla circolazione stradale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10, comma 3, l. 14/2017
la norma incriminatrice sanziona la violazione del divieto di accesso e stazionamento imposto dal Questore nei confronti di chi svolga attività di parcheggiatore abusivo nelle aree individuate dalla legge o dal provvedimento amministrativo applicativo.
provvedimento del Questore di Palermo del 10/01/2019
atto amministrativo che imponeva al ricorrente, per due anni, il divieto di accesso e stazionamento in specifiche aree, ritenuto valido e applicabile al caso concreto.
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo esclusione della colpa del ricorrente.
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
richiamata per affermare che l'inammissibilità comporta l'onere della sanzione pecuniaria quando non possa escludersi che la causa di inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito mediante la riproposizione di censure già esaminate dai giudici di merito, quando la doglianza si risolva in una richiesta di diversa lettura delle prove.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione se congrua, sorretta da risultanze oggettive e non manifestamente illogica.
- Ai fini della violazione del divieto di accesso imposto al parcheggiatore abusivo rileva anche un'area che, per destinazione funzionale, costituisca pertinenza di infrastrutture pubbliche di trasporto locale o parcheggio di interscambio.
- La pericolosità sociale posta a base del provvedimento questorile può essere desunta da plurime pregresse violazioni e dal concreto pregiudizio arrecato alla libera fruizione delle aree e alla circolazione stradale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia esclusa la colpa del ricorrente.
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