Ordinanza n. 332/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente: in ordine al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, stante la regolare preiscrizione e trasmissione della richiesta mediante il portale ufficiale ministeriale Universitaly, previa formalizzazione della domanda in Ambasciata, con relativa condanna a provvedere entro 30 giorni e richiesta di nomina di Commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato nel procedimento finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio e mancata tempestiva formalizzazione della domanda presso l’Ambasciata
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione nell’ambito del procedimento unitario per il rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, deducendo di avere effettuato la preiscrizione e trasmesso la richiesta mediante il portale ministeriale Universitaly e chiedendo la condanna dell’Amministrazione a provvedere entro trenta giorni, nonché la nomina di un commissario ad acta. In via incidentale è stata proposta domanda cautelare. Nel corso del giudizio, il Ministero ha comunicato che la sede diplomatica di Islamabad aveva convocato la ricorrente per formalizzare l’istanza di visto.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo sopravvenuta la carenza d’interesse alla misura richiesta. Nelle more dell’esame cautelare, infatti, la competente rappresentanza diplomatica aveva convocato la ricorrente per la formalizzazione della domanda di visto, riscontrando positivamente la richiesta di appuntamento. Il Collegio ha quindi ritenuto venuta meno l’esigenza cautelare, senza definire nel merito l’azione avverso il silenzio né accertare definitivamente l’illegittimità dell’inerzia amministrativa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare incidentale; nel caso concreto, la misura è stata respinta perché l’interesse cautelare è venuto meno dopo la convocazione della ricorrente da parte della sede diplomatica.
Massime di principio
- La convocazione dell’interessato da parte della rappresentanza diplomatica per la formalizzazione della domanda di visto può determinare la sopravvenuta carenza d’interesse alla tutela cautelare richiesta contro l’inerzia amministrativa, quando essa soddisfi l’esigenza immediata posta a fondamento della domanda cautelare.
- La sopravvenuta carenza d’interesse alla misura cautelare non comporta, di per sé, una decisione definitiva sul merito dell’azione contro il silenzio e sull’eventuale illegittimità dell’inerzia amministrativa.
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