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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50315/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del G.I.P. che ha convalidato il provvedimento del Questore (divieto di accesso agli impianti sportivi e obbligo di presentazione presso il P.S. di Mestre prima e dopo le partite per 5 anni), sostenendo che la richiesta di convalida del Pubblico Ministero è pervenuta al G.I.P. oltre il termine delle 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile. Denuncia l'assenza di prova del deposito entro le 48 ore (mancanza del timbro di deposito) e, quindi, la violazione dell'art. 6, comma 3, L. n. 401/1989, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza di convalida.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, affermando l'orientamento consolidato secondo il quale la perdita di efficacia del provvedimento del questore si valuta congiuntamente sui termini complessivi di 96 ore (48 + 48) decorrenti dalla notifica: quindi, anche se la richiesta del P.M. non è stata presentata entro le prime 48 ore, la convalida del G.I.P. resta efficace se disposta entro 96 ore dalla notifica. Dagli atti è risultato che la richiesta del P.M. è stata emessa il 19/04/2023 alle ore 15:12 e pervenuta al G.I.P. il 20/04/2023 alle ore 12:29, mentre la convalida è stata disposta il 21/04/2023, entro le 96 ore dalla notifica (notifica alle ore 12:00 del 18/04/2023). Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 3, legge n. 401 del 1989

    "le misure imposte dal questore cessano di avere efficacia soltanto se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza richiesta di convalida e se il giudice non dispone la convalida nelle 48 ore successive"

    La Corte interpreta la norma nel senso che le due frasi devono considerarsi sequenziali e congiunte, determinando un termine complessivo di 96 ore dalla notifica (48 ore per la richiesta del P.M. + 48 ore per la convalida giudiziaria). Di conseguenza, la mancata richiesta del P.M. entro le prime 48 ore non determina automaticamente l'inefficacia del provvedimento se la convalida interviene comunque entro 96 ore.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente quale motivo di cassazione (violazione di legge). La Corte ha ritenuto la doglianza infondata e ha respinto il ricorso, dichiarando che la presunta violazione dell'art. 6 L. 401/1989 non sussiste alla luce dell'interpretazione consolidata dei termini.

Massime di principio

  • La perdita di efficacia del provvedimento questorile si valuta nel complesso sui termini di 96 ore decorrenti dalla notifica: se la convalida del giudice interviene entro 96 ore, il provvedimento è valido anche se la richiesta del P.M. non è stata depositata nelle prime 48 ore.
  • In caso di contestazione del termine di deposito della richiesta del P.M., è importante verificare e acquisire la documentazione che attesti gli orari di emissione e di ricezione (timbri di protocollo, ricevute di deposito, registrazioni telematiche) per dimostrare che la convalida è avvenuta entro le 96 ore.
  • Se il termine complessivo di 96 ore è superato senza richiesta motivata del P.M. e senza convalida del giudice, la misura del Questore perde efficacia e può essere impugnata con successo.
  • La giurisprudenza di legittimità è consolidata su questa interpretazione: le difese basate esclusivamente sull'inosservanza isolata del termine di 48 ore hanno scarse probabilità di successo se risulta comunque una convalida giudiziaria entro 96 ore.
  • Per il soggetto interessato, la strategia pratica utile è agire tempestivamente (impugnazione immediata) e chiedere l'acquisizione dei documenti ufficiali che attestino i tempi di notifica, di emissione e di deposito delle istanze del P.M. e della convalida giudiziale.

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