Cassazione Penale, Sentenza n. 32777/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna che aveva annullato la decisione del Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia che aveva accolto il reclamo di Martinelli avverso sanzioni disciplinari del 20 e 29 marzo 2017. Il vizio denunciato riguardava la procedura di contestazione delle condotte: l'atto di contestazione, pur sottoscritto dal Direttore, sarebbe stato comunicato al detenuto da un suo delegato e senza la presenza del Comandante di Reparto, in violazione dell'art. 81 del d.P.R. n.230/2000; si sosteneva che tale inosservanza fosse un vizio insanabile che compromette il diritto di difesa e il giusto processo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la comunicazione formale dell'atto sottoscritto dal Direttore sia delegabile (anche se non delegabile la redazione dell'atto) purché effettuata da appartenente alla Polizia Penitenziaria; ha riconosciuto che l'assenza del Comandante di Reparto al momento della contestazione costituisce una nullità del procedimento, ma di natura relativa. Tale nullità è soggetta alle regole generali sulle deduzioni delle nullità processuali: se il detenuto non eccepisce tempestivamente la violazione in sede di Consiglio di Disciplina, opera la decadenza prevista dall'art. 182 cod. proc. pen. Pertanto il Tribunale di Sorveglianza ha correttamente ritenuto irrilevante, ai fini dell'annullamento, il vizio non tempestivamente dedotto; la Corte ha confermato il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La titolarità della contestazione è del Direttore (redazione non delegabile), ma la comunicazione formale dell'atto può essere delegata ad altro appartenente alla Polizia Penitenziaria; la mancata presenza del Comandante di Reparto al momento della contestazione integra una violazione formale prevista dalla norma
Le nullità devono essere eccepite dalla parte che ne abbia subito la lesione prima del compimento dell'attività processuale cui la violazione si riferisce; la mancata tempestiva eccezione comporta decadenza (sanatoria della nullità relativa)
art. 178 e art. 179 cod. proc. pen.
Richiamati come modello per la tipologia di nullità, ma la violazione qui non rientra nelle ipotesi assolute di nullità previste da tali articoli; dunque la nullità è qualificata come relativa
Giurisprudenza: Sez. I n. 30038 del 22.9.2020
Precedente richiamato che conferma l'orientamento secondo cui la mancata eccezione in sede disciplinare comporta la perdita della relativa contestazione e sanatoria della nullità relativa; sostiene l'applicazione delle regole generali sulle nullità processuali al procedimento disciplinare
Giurisprudenza: Sez. I n. 29940 del 3.7.2008 e Sez. I n. 8986 del 5.2.2008
Precedenti che ammettono la delegabilità della comunicazione dell'atto di contestazione a soggetti della Polizia Penitenziaria (sebbene la redazione rimanga atto del Direttore)
Massime di principio
- La redazione dell'atto di contestazione è incombente al Direttore e non delegabile; la sua comunicazione formale, invece, può essere delegata a personale di Polizia Penitenziaria.
- L'assenza del Comandante di Reparto al momento della contestazione configura una nullità procedurale, ma di natura relativa: non è automaticamente insanabile.
- La nullità relativa può essere «sanata» dalla mancata tempestiva eccezione da parte del destinatario dell'atto: la deduzione dell'eccezione deve avvenire prima del compimento dell'attività processuale cui la violazione si riferisce (art. 182 c.p.p.).
- Se il destinatario ha avuto comunque informazioni dettagliate sui fatti e ha potuto esercitare concretamente la sua difesa in sede di Consiglio di Disciplina, il vizio formale perde rilevanza se non tempestivamente dedotto.
- In situazioni simili è consigliabile eccepire immediatamente ogni vizio procedurale in sede disciplinare o chiedere rinvio, raccogliere prova della delega e, se possibile, documentare il pregiudizio subito per evitare la decadenza dall'eccezione.
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