Ordinanza n. 1329/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del Decreto di riconoscimento DGPROF numero 43668 del 17 luglio 2024 Registro Decreti Dipartimentali adottato dalla Direzione Generale Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale, avente a oggetto il riconoscimento della qualifica professionale sanitaria in Radiologia Medica proveniente dalla Spagna, condizionato dal superamento di misure compensative. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BARETTA CARLOTTA il 19\11\2024 : del Decreto di riconoscimento DGPROF n. 55864 del 20 settembre 2024 Registro Decreti Dipartimentali adottato dalla Direzione Generale Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale con il quale è stato sostituito il Decreto di riconoscimento DGPROF numero 43668 del 17luglio2024, riducendo le misura compensativa da 1.425 ore (57 cfu) di cui 725 ore (29 cfu) di tirocinio di adattamento a 700 (28 cfu) di cui 450 ore (18 cfu).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale di riconoscimento della qualifica professionale sanitaria spagnola in Radiologia Medica, subordinato al superamento di misure compensative, successivamente sostituito da un decreto che ne ha ridotto l'entità
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto di riconoscimento della qualifica professionale sanitaria in Radiologia Medica conseguita in Spagna, contestando la subordinazione del riconoscimento al superamento di misure compensative. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto successivo, che ha sostituito il primo riducendo la misura compensativa da 1.425 ore, pari a 57 CFU, di cui 725 ore, pari a 29 CFU, di tirocinio di adattamento, a 700 ore, pari a 28 CFU, di cui 450 ore, pari a 18 CFU. L'ordinanza non esamina i motivi di legittimità dedotti, né formula una valutazione sul merito della legittimità dei decreti.
La decisione
Il TAR non decide il merito del ricorso. Ai sensi degli artt. 63 e 65 c.p.a., dispone un incombente istruttorio finalizzato ad acquisire dalla ricorrente, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, una dichiarazione espressa circa la permanenza dell'interesse alla trattazione nel merito oppure la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice avverte che l'inerzia della parte, compulsata a manifestare il proprio interesse, può essere valutata come comportamento processuale inequivoco indicativo del disinteresse attuale alla decisione e condurre alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, mediante decreto presidenziale decisorio. Precisa inoltre che la mera dichiarazione di permanenza dell'interesse, priva dell'indicazione di elementi ulteriori e diversi, potrebbe costituire elemento di prova della sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. Le spese non sono regolate.
Norme richiamate
Visti gli artt. 63 e 65 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice per acquisire dalla ricorrente elementi utili alla prosecuzione e alla calendarizzazione della causa.
Visti gli artt. 63 e 65 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice.
ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a.
La condotta processuale della parte e la mancata allegazione di elementi ulteriori possono essere valutate come elementi di prova della sopravvenuta carenza di interesse.
ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a.
L'inerzia o il comportamento processuale della parte possono concorrere a dimostrare il venir meno dell'interesse alla decisione.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare se persista l'interesse alla decisione, l'inerzia nel termine assegnato può essere valutata come manifestazione inequivoca del sopravvenuto disinteresse e condurre alla declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- La mera dichiarazione di permanenza dell'interesse alla decisione, se non accompagnata dall'indicazione di elementi ulteriori che rendano attuale e concreto l'interesse, può essere valutata come elemento di prova della sua sopravvenuta carenza.
- Un'ordinanza istruttoria diretta ad accertare la perdurante attualità dell'interesse non definisce il merito della controversia e non comporta, al momento della sua adozione, né accoglimento né rigetto della domanda di annullamento.
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