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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31781/2022 del 29/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del provvedimento del GIP di Verona (ordinanza 6 ottobre 2021) mediante richiesta di riesame inviata in data 4 ottobre 2021 via PEC a un indirizzo non incluso nell'elenco degli indirizzi PEC individuati dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. Il difensore deduceva la possibilità generale di trasmissione tramite PEC (paragonandola alla raccomandata) e censurava la dichiarazione di inammissibilità per avvenuta conoscenza dell'atto da parte del Tribunale di Bologna, il quale aveva comunque trasmesso gli atti al Tribunale di Parma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta l'applicazione delle norme emergenziali introdotte dal D.L. 137/2020 (convertito nella L. 176/2020), in particolare l'art. 24 e i commi introdotti (6-ter, 6-quater, 6-sexies ecc.), che stabiliscono modalità stringenti per il deposito telematico degli atti d'impugnazione e specificano cause tassative di inammissibilità. La trasmissione della richiesta di riesame a una casella PEC diversa da quella indicata dal provvedimento del Direttore generale costituisce causa di inammissibilità (art. 24, comma 6-sexies, lett. e)). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3000 nella cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176 (art. 24)

    art. 24, commi 4, 6-ter, 6-quinquies, 6-sexies e ss.

    Disciplina le modalità emergenziali di deposito telematico degli atti penali; stabilisce l'obbligo di invio tramite gli indirizzi PEC indicati nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e prevede cause tassative di inammissibilità se non rispettati tali schemi

  • Codice di procedura penale

    art. 582, art. 583, art. 591, art. 309, art. 616

    Art. 582 (rif. deposito) è escluso nella parte che consentirebbe depositi materiali in uffici diversi; art. 583 e 591 richiamati nella contestazione ma la Corte non ha ravvisato violazione in relazione all'uso della PEC non conforme; art. 309, comma 7 richiamato per individuare l'indirizzo PEC del tribunale distrettuale per riesami in materia cautelare; art. 616 impone la condanna per spese e ammende

  • Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

    art. 43 (rectius 48 richiamato nel ricorso)

    Richiami alla normativa sulla validità e caratteristiche della posta elettronica certificata non hanno prevalso sulla disciplina speciale e tassativa prevista dall'art. 24 del D.L. 137/2020; la mera idoneità tecnica della PEC non è sufficiente se non si rispettano gli indirizzi e le modalità stabilite

  • Decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44

    art. 7 (Registro generale degli indirizzi certificati)

    Il deposito con valore legale deve essere effettuato dagli indirizzi PEC inseriti nel Registro generale indicato dal provvedimento del Direttore generale; l'assenza dell'indirizzo nel provvedimento rende inammissibile l'atto

Massime di principio

  • Per le impugnazioni penali in periodo emergenziale è obbligatorio inviare la PEC all'indirizzo esattamente indicato nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati; l'invio a caselle diverse può determinare l'inammissibilità dell'atto
  • La funzione probatoria della PEC (data di spedizione, destinatario, presa in carico) non supera la disciplina speciale che prevede cause tassative di inammissibilità: la ricezione effettiva da parte dell'ufficio destinatario non necessariamente cura l'invio a indirizzo non autorizzato
  • Occorre verificare che la PEC mittente sia inclusa nel Registro generale degli indirizzi certificati e sia intestata al difensore; la mancanza di questi requisiti è causa di inammissibilità
  • Gli atti telematici devono rispettare le specifiche tecniche (formati, sottoscrizione digitale, conformità delle copie informatiche); difetti formali rilevati dalla norma speciale sono sanzionati con l'inammissibilità
  • Per le richieste di riesame o appello contro ordinanze cautelari, va inviato l'atto all'indirizzo PEC del tribunale distrettuale indicato dal provvedimento del Direttore generale: controllare sempre il provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici prima dell'invio
  • In caso di dubbio sul corretto indirizzo o sulle modalità tecniche, il difensore deve anticipare controlli (registro PEC, intestazione, firma digitale) e, se possibile, porre tempestive iniziative alternative nei termini procedurali, poiché l'inosservanza formale può comportare perdita del mezzo impugnatorio

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