Cassazione Penale, Sentenza n. 20915/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per tre capi di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis D.lgs. 74/2000). Motivo 1: violazione di legge per mancata declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati contestati ai capi a) (20/9/2013) e b) (19/9/2014), chiedendo la declaratoria e la rideterminazione della pena per il solo capo c). Motivo 2: violazione dell'art. 54 c.p. e insufficienza di motivazione circa il dolo, per non avere considerato lo stato di necessità/inesigibilità derivante dalla crisi di liquidità dell'impresa (consulenza tecnica depositata), che avrebbe reso non volontaria l'omissione dei versamenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto soltanto il primo motivo in relazione al capo a): ha ritenuto estinto per prescrizione il reato commesso il 20/9/2013 (termine massimo decennale aumentato per recidiva e decorso al 17/4/2024 dopo considerazione della sospensione di 210 giorni), annullando senza rinvio la sentenza limitatamente al capo a). Per il capo b) la prescrizione non era maturata (scadenza 17/4/2025). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto che la prova dello stato di necessità fosse generica e insufficiente, e che il pagamento di dipendenti e fornitori dimostrasse la scelta imprenditoriale di adempiere altre obbligazioni anziché l'impossibilità assoluta di versare le ritenute. Conseguentemente la Cassazione ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per la rideterminazione della pena e dell'ammontare del profitto confiscabile con riferimento ai capi b) e c). Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Delitto contestato (omesso versamento delle ritenute). La Corte ha valutato la prescrizione del reato contestato al capo a) calcolando il termine massimo aumentato per la recidiva reiterata.
Richiamata dal ricorrente come scriminante (stato di necessità). La Corte ha escluso l'applicabilità perché la situazione di crisi è risultata genericamente allegata e non comprovata come impossibilità assoluta non imputabile all'imprenditore.
Norma invocata per i motivi di cassazione (vizi di legge e di motivazione). La Suprema Corte ha valutato i motivi ai sensi di tale articolo, dichiarando uno fondato parzialmente e gli altri inammissibili.
Massime di principio
- Il calcolo della prescrizione deve tenere conto degli aumenti per recidiva e delle sospensioni/interruzioni del termine (anche per astensione del difensore): se la prescrizione matura prima della pronuncia d'appello il relativo reato deve essere dichiarato estinto.
- La Cassazione può annullare senza rinvio la decisione limitatamente al capo estinto per prescrizione e rinviare per la rideterminazione della pena e delle misure patrimoniali connesse agli altri capi.
- Per invocare lo stato di necessità o l'inesigibilità della prestazione tributaria è necessaria un'allegazione e una prova dettagliata e circostanziata (dimensioni dell'impresa, dati di bilancio, flussi di cassa, impossibilità di ricorrere a misure alternative): mera genericità o consulenze non dettagliate sono insufficienti.
- Il pagamento di dipendenti e fornitori, anziché dell'Erario, può indicare una scelta imprenditoriale e indebolire la tesi della impossibilità assoluta di versare le imposte; lo stato di crisi ordinario dell'impresa non è automaticamente scriminante.
- La mancata prova che la crisi sia non imputabile all'imprenditore e che siano stati esauriti tutti i rimedi idonei a fronteggiarla rende infondata la deduzione di inesigibilità e dell'assenza di dolo.
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