Cassazione Civile, Ordinanza n. 19093/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione di primo grado, la quale aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto avverso un avviso di accertamento ICI relativo all'annualità 2012 emesso dal Comune di Fiumicino. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha dichiarato di rinunciare al ricorso, rappresentando di avere definito la controversia con l'ente impositore, e ha chiesto la compensazione delle spese; il Comune ha aderito a tale richiesta.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta in pendenza del giudizio di cassazione e della definizione transattiva o comunque conciliativa della controversia con l'ente impositore. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di legittimità e ha disposto la compensazione integrale delle spese. Ha inoltre escluso la debenza dell'ulteriore contributo unificato, rilevando che il meccanismo sanzionatorio previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica in caso di inammissibilità sopravvenuta, richiamata dalla Corte come ratio escludente nel caso concreto.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La disposizione, finalizzata a scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose, non è applicabile quando l'inammissibilità sia sopravvenuta; nel caso concreto la Corte esclude l'obbligo di ulteriore contributo unificato.
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per avere definito la controversia con la controparte, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto, se la controparte aderisce alla rinuncia o comunque non vi è contrasto sul punto.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia sopravvenuta, il giudice può compensare integralmente le spese di lite se vi è accordo delle parti o se ricorrono ragioni che lo giustificano nel caso concreto.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 è correlato alla funzione dissuasiva rispetto alle impugnazioni dilatorie o pretestuose e non opera automaticamente in ogni vicenda di chiusura del giudizio, dovendosi escludere nelle ipotesi indicate dalla giurisprudenza richiamata dalla Corte.
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