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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12640/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 474 c.p., lamentando che la Corte non aveva rideterminato la pena per il reato residuo (art. 648 c.p.) eliminando la maggiorazione per il vincolo della continuazione. In sostanza si deduceva violazione di legge e omessa motivazione in relazione alla mancata riduzione del trattamento sanzionatorio a seguito dell'estinzione per prescrizione di uno dei reati facenti parte della continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Ha osservato che, una volta accertata l'estinzione per prescrizione del reato ex art. 474 c.p., la Corte d'appello avrebbe dovuto ridurre la pena eliminando la quota aumentativa per la continuazione. Tuttavia, verificata la data di consumazione del reato di cui all'art. 648 c.p. (15/04/2013) e il conseguente decorso del termine massimo di prescrizione (15/04/2023), la Corte ha dichiarato che anche il reato residuo si è estinto per prescrizione. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla condanna per il reato di cui all'art. 648 c.p.; le statuizioni civili sono confermate.

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen.

    Il reato ricondotto a questa norma è stato ritenuto estinto per intervenuto decorso del termine di prescrizione; tale estinzione incideva sul regime sanzionatorio complessivo in quanto contribuiva al vincolo della continuazione.

  • art. 648 cod. pen.

    Il reato residuo (ricettazione) era inizialmente considerato unitamente al reato di cui all'art. 474 c.p. per vincolo di continuazione; la Corte ha ritenuto che, alla luce della data di consumazione, anche questo reato si era estinto per prescrizione, determinando l'annullamento senza rinvio della condanna.

Massime di principio

  • Se più reati sono stati valutati in regime di continuazione e uno di essi si estingue per prescrizione, il giudice deve rideterminare la pena eliminando la maggiorazione applicata per la continuazione.
  • Se, al momento della decisione, anche il reato residuo è estinto per prescrizione, la condanna relativa va annullata senza rinvio.
  • Il calcolo dei termini di prescrizione va effettuato singolarmente per ciascun reato; l'epoca di consumazione decide il termine massimo applicabile.
  • Le statuizioni civili possono essere confermate anche quando la parte penale è annullata per prescrizione, salvo diverse ragioni espresse dal giudice.
  • La richiesta del Pubblico Ministero di annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione può essere accolta quando risulti pacifico il decorso del termine prescrizionale.

Testo integrale

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