Cassazione Penale, Sentenza n. 16221/2022 del 27/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo disposto dal GIP di Termini Imerese: venivano contestati (1) la violazione dell'art. 321 c.p.p. per mancanza dei presupposti per il sequestro preventivo; (2) l'assenza di un preciso collegamento tra i reati di bancarotta contestati e le cose sequestrate, non sussistendo rapporto di pertinenzialità; (3) vizio di motivazione ritenuto apparente, poiché il sequestro sarebbe stato in realtà funzionale a una confisca per equivalente.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata contenga un percorso motivazionale esaustivo e coerente: era accertato il trasferimento, mediante operazioni distrattive, dell'intero compendio aziendale della fallita I.C. Servizi s.r.l. alla neocostituita I.C. Servizi Costruzione s.r.l., giustificando così il sequestro preventivo di tipo impeditivo sull'intero capitale sociale e sui beni aziendali. La Corte ha inoltre escluso che nel caso si trattasse di sequestro finalizzato a confisca per equivalente e ha osservato che la misura è proporzionata dato che l'oggetto della distrazione era l'intero compendio aziendale, non singoli cespiti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina il sequestro preventivo; nella sentenza è stato interpretato nella sua funzione impeditiva, legittimando il vincolo reale sull'intero capitale sociale e sul complesso aziendale quando tali beni siano funzionalmente collegati alle condotte di bancarotta e la misura sia necessaria per impedire la protrazione o l'aggravamento delle conseguenze del reato.
Norma procedurale richiamata come parametro per l'adozione dei provvedimenti in sede di riesame (contestualizzazione procedurale dell'impugnazione al tribunale del riesame).
Norma procedurale concernente il riesame dei provvedimenti cautelari; utilizzata per definire la competenza del tribunale del riesame ad esaminare il decreto di sequestro.
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Previsione normativa che limita la trattazione orale in udienza pubblica ai soli ricorsi per i quali tale modalità sia stata specificamente richiesta; la Corte ha richiamato tale disposizione per motivare la mancata trattazione orale in presenza di richiesta tardiva.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione a favore della cassa delle ammende, nei casi di ricorso manifestamente inammissibile o infondato secondo la dinamica delineata nella sentenza.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge o vizi motivazionali radicali: argomentazioni generiche o mancata confutazione di elementi fattuali consolidati rendono il ricorso inammissibile.
- Il sequestro preventivo cd. impeditivo è legittimo quando esista un nesso di pertinenzialità tra i beni e il reato (es. una società utilizzata strumentalmente per la distrazione di beni dalla società fallita), anche se i beni sono già stati trasferiti, se necessario ad evitare l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato e a tutelare i creditori.
- La proporzionalità impone al giudice cautelare di valutare misure meno intrusive o limitare l'oggetto del sequestro; tuttavia, se l'oggetto della distrazione è l'intero compendio aziendale, il sequestro dell'intera compagine societaria può essere giustificato.
- Il ricorrente deve confrontarsi concretamente con le operazioni fattuali indicate nella motivazione: non contestare specificamente i passaggi probatori rende deboli i motivi di impugnazione.
- Le richieste procedurali tardive (es. richiesta di discussione orale) possono essere disattese; è importante rispettare termini e modalità per non pregiudicare l'esame del ricorso.
- Se il sequestro comprende somme distratte a favore dell'indagato (distribuzioni di utili, compensi), la legittimità del vincolo reale su tali somme è agevolmente ricostruibile quando vi siano elementi probatori che ne attestino l'origine distrattiva.
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