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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5009/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia cautelare dal 5 aprile 2018 all'8 agosto 2018 eseguita in esecuzione di mandato d'arresto internazionale emesso dalle autorità albanesi per fini estradizionali. Il ricorrente deduceva che la successiva pronuncia di assoluzione della Corte Suprema albanese (26 gennaio 2023) e la mancata formazione del giudicato della sentenza straniera esecutiva rendevano priva di valido titolo la detenzione subita, evidenziando altresì la continuità tra la fase di estradizione e la successiva richiesta di riconoscimento/esecuzione della sentenza albanese in Italia.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la custodia cautelare fosse antecedente e strumentale all'avvio della procedura di estradizione e che, al momento della detenzione, vi fosse una decisione favorevole all'estradizione (sentenza della Corte d'appello di Roma dell'8 gennaio 2019) la quale non è stata invalidata nel periodo rilevante. Richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite (cd. Marinaj) e della Corte Costituzionale, la Corte ha affermato che, per la riparazione in materia estradizionale, è necessario che ex post risulti accertata l'insussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione; nel caso concreto tali condizioni non sono state accertate. La successiva sospensione/nullità dell'ordine di esecuzione non è stata ritenuta causalmente rilevante rispetto alla privazione della libertà subita in fase di estradizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del grado.

Norme richiamate

  • articolo 714 codice di procedura penale

    Il giudizio sulla legittimità delle misure cautelari a fini estradizionali va compiuto verificando, ex post, l'insussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione; l'applicabilità degli artt. 273 e 280 c.p.p. è esclusa dall'art. 714, comma 2.

  • articolo 314 codice di procedura penale

    Norma sul riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione; la Corte ha ritenuto che i presupposti dell'art. 314 non ricorressero nel caso, trattandosi di procedimento rimesso all'autorità straniera.

  • articolo 733 codice di procedura penale

    Riferimento del ricorrente circa il presunto obbligo di irrevocabilità della decisione straniera per il riconoscimento; la Corte ha precisato che per la procedura di estradizione è sufficiente la trasmissione di una sentenza esecutiva anche se impugnabile (non irrevocabile).

  • Sezioni Unite - pronuncia "Marinaj"

    Principio guida: per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione in materia di estradizione occorre che sia accertata l'insussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione; la verifica non deve avvenire con i parametri degli artt. 273 e 280 c.p.p.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 231/2004

    Richiamata come orientamento di base in tema di valutazione delle misure coercitive a fini estradizionali; ha influenzato l'interpretazione delle Sezioni Unite sul tema.

Massime di principio

  • La custodia cautelare disposta in funzione di una procedura di estradizione è valutata ex post in base all'esistenza, al tempo della misura, delle condizioni per una pronuncia favorevole all'estradizione; se tale condizione era presente, non sussiste di regola diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.
  • Per la richiesta di estradizione è generalmente sufficiente una sentenza straniera dotata di efficacia esecutiva nello Stato richiedente anche se ancora impugnabile; la mancata irrevocabilità non vale automaticamente a disconoscere la legittimità della detenzione cautelare collegata all'estradizione.
  • La successiva assoluzione o annullamento della misura da parte dell'autorità straniera non determina automaticamente il diritto alla riparazione: è necessario dimostrare che, al momento della custodia, mancassero le condizioni che legittimavano la misura.
  • Se un ordine di esecuzione è poi sospeso o dichiarato nullo, per ottenere la riparazione occorre dimostrare il nesso causale concreto tra tale nullità e la privazione della libertà subita nella fase estradizionale.
  • In ipotesi complesse è opportuno richiamare la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Marinaj) e della Corte Costituzionale per valutare la correttezza dell'applicazione delle regole specifiche sull'estradizione e la riparazione.

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