Cassazione Civile, Sentenza n. 17658/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS conveniva in giudizio il Ministero per ottenere il risarcimento di Euro 4.350,18, sostenendo che il Ministero aveva trasmesso con ritardo la documentazione relativa a pratiche di riscatto di sette iscritti (Provveditorato di Pescara). Il ritardo avrebbe determinato il posticipo dell'incasso dei contributi da parte dell'INPS e quindi la perdita degli interessi maturati (danno patrimoniale). Il Ministero impugnava la sentenza di merito denunciando, tra l'altro, violazione di norme civilistiche (art. 1223 c.c.) e contestando l'esistenza di un obbligo di risultato nei confronti dell'INPS, nonché la configurabilità del danno corrispondente agli interessi legali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha ritenuto che il Ministero, in qualità di datore di lavoro, fosse destinatario di obblighi ex lege (art. 24, comma 6, d.P.R. n.1032/1973) verso l'ente previdenziale e che il mancato o ritardato adempimento di tali obblighi potesse arrecare un danno patrimoniale all'INPS. La Corte ha inoltre escluso l'eccezione circa la funzione degli interessi (sottolineando che in questo caso gli interessi sono usati come parametro di liquidazione del danno subito dall'INPS per il ritardo dell'obbligo di facere) e ha confermato che il credito dell'INPS era certo, liquido ed esigibile. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Norme richiamate
d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, art. 24, comma 6
la domanda di riscatto deve pervenire all'amministrazione del Fondo di previdenza, debitamente istruita, entro sei mesi dalla data di presentazione all'amministrazione statale competente; l'amministrazione del Fondo provvede entro novanta giorni dalla ricezione
Il termine per la trasmissione della domanda costituisce un obbligo imposto al datore di lavoro (Ministero) nei confronti dell'ente previdenziale; il suo mancato rispetto può integrare la fonte di responsabilità per il danno derivante dal ritardo.
D.Lgs. n. 104/2010, art. 133, comma 1, lett. a)
Richiamato in relazione alla questione di giurisdizione: le Sezioni Unite hanno valutato e rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo l'esame del merito a questa Sezione.
Riferimento alla fonte dell'obbligazione: il dovere di trasmissione documentale è inquadrato come obbligazione la cui violazione può dare luogo a responsabilità aquiliana o da inadempimento ex lege.
Richiamato per il principio dell'adempimento delle obbligazioni e per la valutazione della responsabilità per inadempimento o ritardo; la Corte ha ritenuto che il regime di responsabilità per inadempimento fosse applicabile alla fattispecie.
Norma sul risarcimento del danno: la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione del danno sulla base degli interessi come parametro risarcitorio per il ritardo nell'incasso dei contributi da parte dell'INPS.
Richiamato il principio della decorrenza automatica degli interessi corrispettivi per crediti certi, liquidi ed esigibili; la Corte ha ritenuto che il credito dell'INPS fosse tale e quindi gli interessi fossero parametro idoneo per liquidare il danno.
Distinto il caso: gli interessi sono stati utilizzati non come sanzione dell'inadempimento pecuniario ai sensi dell'art.1284, ma come criterio di quantificazione del danno subito dall'INPS per il ritardo dell'obbligo di fare.
Legge n. 335/1995, art. 2, comma 3 (modificata dalla L. n. 183/2011, art. 2, comma 5)
La Corte ha escluso l'operatività di fenomeni compensativi basati su questa normativa in senso da ridurre o annullare la pretesa risarcitoria dell'INPS.
Massime di principio
- Se un obbligo di trasmettere documentazione a un ente previdenziale è previsto dalla legge a carico del datore di lavoro, il suo mancato o ritardato adempimento può configurare una fonte di responsabilità verso l'ente stesso e non solo verso il lavoratore.
- Il danno patrimoniale subito dall'ente previdenziale per il ritardo nell'incasso dei contributi (perdita degli interessi) è risarcibile e gli interessi legali possono essere utilizzati come parametro di liquidazione del danno quando il credito sia certo, liquido ed esigibile.
- Non è necessaria l'assimilazione esclusiva alla responsabilità per fatto illecito: la violazione di un obbligo ex lege può fondare l'azione di risarcimento del danno.
- Quando il ritardo è documentato e sproporzionato rispetto al termine previsto, il danno (incluso il lucro cessante rappresentato dagli interessi) può essere desunto presuntivamente senza bisogno di prova puntuale della colpa in casi di evidente abnormità del ritardo.
- Questioni di giurisdizione (giudice amministrativo vs giudice ordinario) devono essere valutate caso per caso; le Sezioni Unite possono chiarire i confini, ma l'esistenza di un obbligo ex lege verso l'ente previdenziale può giustificare il ricorso al giudice ordinario per la tutela del danno patrimoniale dell'ente.
- Le eccezioni circa la natura 'corrispettiva' degli interessi non precludono la loro utilizzazione quale criterio di liquidazione del danno, quando il ritardo abbia effettivamente determinato un posticipo dell'incasso da parte dell'ente danneggiato.
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