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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09850/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La società correntista aveva agito per la ripetizione di somme asseritamente indebitamente versate nell'ambito di un rapporto di conto corrente intrattenuto con un istituto bancario poi subentrato a un precedente intermediario, deducendo l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e l'applicazione di competenze non dovute. In primo grado era stata accolta la domanda solo per euro 11.621,12. In appello la società aveva contestato, tra l'altro, che nel calcolo non fosse stata considerata un'ulteriore somma di euro 121.000,00 versata nelle more del giudizio e una somma di euro 21.949,07 versata in sede di chiusura del conto. Nel ricorso per cassazione ha denunciato: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., per non avere la sentenza considerato l'avvenuto pagamento incontestato di euro 121.000,00 ai fini della quantificazione della pretesa restitutoria, nonostante la mancata produzione di estratti conto per il periodo interessato; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale escluso la domanda relativa a tale somma assumendo che il pagamento fosse successivo al limite temporale fissato nella domanda giudiziale (31 dicembre 2001).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il correntista che domanda la rideterminazione del saldo e/o la ripetizione dell'indebito deve provare sia i pagamenti eseguiti sia la mancanza di una valida causa debendi; in mancanza di estratti conto relativi al periodo successivo al 31 dicembre 2001, la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto impossibile ricostruire integralmente il rapporto e aveva lasciato fermo il saldo accertato in primo grado. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la decisione impugnata si fondava su due rationes decidendi autonome: da un lato, la domanda era stata delimitata alla ripetizione dei pagamenti indebiti fino al 31 dicembre 2001; dall'altro, mancava comunque la prova sufficiente per rideterminare il saldo in epoca successiva. Non avendo il ricorrente censurato utilmente entrambe le rationes, l'eventuale fondatezza della doglianza non avrebbe potuto condurre alla cassazione della sentenza. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    il correntista che agisce per la rideterminazione del saldo e per la ripetizione dell'indebito deve provare i pagamenti eseguiti e l'assenza di una valida causa debendi; la mancanza di parte della documentazione contabile impedisce la ricostruzione del rapporto oltre i dati provati.

  • art. 112 c.p.c.

    il motivo è inammissibile quando la sentenza impugnata è sorretta da una ratio decidendi autonoma e non censurata, poiché l'eventuale accoglimento della doglianza non potrebbe determinare la cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per dare atto del deposito della memoria in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione dell'indebito bancario e di rideterminazione del saldo di conto corrente, l'onere della prova grava sul correntista, che deve dimostrare i versamenti eseguiti e la mancanza di una valida causa giustificativa degli stessi.
  • Se mancano gli estratti conto relativi a una parte del rapporto, la ricostruzione del saldo può essere effettuata solo nei limiti in cui la documentazione e gli altri mezzi di prova consentano una base certa e completa; la valutazione di sufficienza di tali elementi appartiene al giudice di merito.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata si fonda su una ratio decidendi autonoma e non censurata: la presenza di una motivazione alternativa e sufficiente rende irrilevante l'eventuale fondatezza della censura proposta.
  • La delimitazione temporale della domanda restitutoria vincola il giudice: non può essere attribuito quanto riferito a un periodo o a versamenti che restino fuori dall'ambito oggettivo della domanda, salvo valida censura della statuizione che ne definisce il perimetro.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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