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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10651/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma che, in sede di appello cautelare ex art. 310 c.p.p., aveva confermato il rigetto della richiesta di revoca degli arresti domiciliari disposta dal G.I.P. del Tribunale di Latina. I motivi dedotti censuravano la carenza di motivazione in ordine al pericolo concreto di inquinamento probatorio e la carenza di prova del pericolo di reiterazione, evidenziando che l'imputato aveva cessato tutte le cariche amministrative e politiche rilevanti alla data di esecuzione della misura.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto nel frattempo il Tribunale di Latina ha disposto la revoca della misura cautelare (ordinanza del 11/02/2022) e il difensore ha comunicato la rinuncia. Per tale motivo la Corte ha ritenuto superfluo pronunciarsi nel merito e ha escluso la condanna alle spese processuali, richiamando il principio secondo cui la decadenza dell'interesse per fatti sopravvenuti non rende il rinunciante soccombente quando tali fatti non erano prevedibili al momento dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    richiamato nel testo: appello cautelare ex art. 310 c.p.p.

    usato come parametro per l'appello cautelare: il giudice ha valutato la mancata novità delle deduzioni difensive e ha confermato che, con la sopravvenuta revoca della misura, l'interesse ad una pronuncia cautelare è venuto meno

  • Giurisprudenza (Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Rv. 274736)

    richiamata nel provvedimento

    principio secondo cui la sopravvenuta decadenza dell'interesse alla decisione cautelare per fatti imprevedibili al momento dell'impugnazione impedisce di considerare il rinunciante 'soccombente' e giustifica l'esclusione della condanna alle spese

Massime di principio

  • Se, dopo la proposizione di un ricorso cautelare, la misura oggetto del ricorso viene revocata, il ricorso diventa inammissibile per mancanza di interesse e il giudice non decide nel merito.
  • La comunicazione di rinuncia da parte del difensore può essere sufficiente a manifestare la sopravvenuta carenza di interesse anche in assenza di procura speciale, se è chiaro che la misura impugnata è stata revocata.
  • La sopravvenuta cessazione dell'interesse per cause imprevedibili al momento dell'impugnazione normalmente esclude la condanna del rinunciante alle spese processuali, poiché non può essere considerato soccombente.
  • Per ottenere la revoca di una misura cautelare il ricorrente deve prospettare elementi nuovi e specifici; la mera reiterazione di censure già esaminate e motivate negativamente non costituisce novità idonea a modificare il giudicato cautelare.
  • Nel contestare esigenze cautelari come il pericolo di inquinamento probatorio o di reiterazione, il difensore deve fornire argomentazioni concrete e fatti nuovi (ad es. documentazione che dimostri la cessazione di condotte o la perdita di occasioni di contatto con il contesto probatorio) per superare le valutazioni già compiute dal giudice.

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