Cassazione Penale, Sentenza n. 1891/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva disposto misure cautelari (custodia in carcere per Marinazzi; arresti domiciliari per Redona) per fatti indicati nei capi A) (con riferimento specifico all'episodio del 15/10/2021 qualificato come concorso in tentata estorsione) e B). Le doglianze contestano la motivazione sui "gravi indizi di colpevolezza" per contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento della prova, l'attendibilità della persona offesa e la presunta mancanza di riscontri estrinseci alle sue dichiarazioni, nonché l'attualità e l'adeguatezza delle esigenze cautelari, ritenute sproporzionate e riferite a episodi del 2018-2021.
La decisione
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili perché formulati per motivi in parte non consentiti e, in parte, privi della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., e comunque manifestamente infondati. La Corte rileva che i ricorrenti ripropongono valutazioni di merito già corrette dal Tribunale e non documentano travisamenti decisivi; contestazioni fattuali non sono ammissibili in questa sede. È confermata l'adeguata valutazione della credibilità della persona offesa e l'esistenza di riscontri estrinseci, nonché la non credibilità di talune dichiarazioni degli indagati (con esempi concreti riportati nell'ordinanza). La Corte condivide la valutazione delle esigenze cautelari fondata sulla gravità e sulla reiterazione dei fatti, sui precedenti specifici di Marinazzi e sui pregressi penali di Redona, e sull'assenza di segni di resipiscenza. Per queste ragioni i ricorsi vengono rigettati (dichiarati inammissibili) e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende per inammissibilità dovuta a colpa.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (convertito)
Si segnala la forma procedurale seguita (modalità eccezionali/semplificate previste dal citato decreto) per il procedimento; la Corte prende atto del procedimento svolto conformemente a tale disposizione.
Il Tribunale è stato adito ai sensi di questa norma per le misure cautelari disposte su iniziativa del pubblico ministero; la Cassazione riporta l'inquadramento procedurale dell'impugnazione.
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Richiesta la specificità dei motivi nelle impugnazioni in Cassazione; la Corte giudica i ricorsi inammissibili anche perché in parte motivati con doglianze non consentite o prive della necessaria specificità.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Limiti della censura in Cassazione rispetto a questioni di fatto/valutazioni di merito; la Corte ritiene che i ricorrenti presentino doglianze di natura fattuale non sindacabili in sede di legittimità.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di declaratoria di inammissibilità; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese.
Giurisprudenza: Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata per affermare che l'inammissibilità per colpa può giustificare una sanzione pecuniaria a titolo di multa processuale; la Corte la utilizza per motivare la condanna di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per riesaminare valutazioni di fatto e della prova: i ricorsi che si limitano a offrire una lettura alternativa dei fatti o a riproporre le stesse censure già esaminate sono inammissibili per difetto di specificità o perché concernono motivi non consentiti.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire base dei gravi indizi di colpevolezza se scrupolosamente valutate e corroborate da riscontri estrinseci; la loro credibilità, una volta valutata in modo motivato dal giudice di merito, difficilmente viene scalfita in sede di legittimità senza provare un travisamento decisivo.
- La sussistenza e l'adeguatezza delle esigenze cautelari si apprezzano sulla base della gravità e della reiterazione dei fatti, dei precedenti penali, della gravità della condotta e della mancanza di elementi di ravvedimento: tali valutazioni, ben motivate dal tribunale, sono difficilmente sindacabili in Cassazione.
- Le impugnazioni in Cassazione devono essere specifiche e show cause: l'omessa esposizione di travisamenti decisivi o il semplice riprodurre argomenti già respinti dal merito comporta l'inammissibilità.
- Se i ricorsi risultano inammissibili per colpa, la giurisprudenza consente la condanna a una sanzione pecuniaria oltre al pagamento delle spese processuali; è quindi importante valutare attentamente la fondatezza e la forma dei motivi prima di proporre il ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1662/2023 del 18/01/2023
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1663/2023 del 18/01/2023
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1669/2023 del 18/01/2023
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1670/2023 del 18/01/2023
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1671/2023 del 18/01/2023
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1672/2023 del 18/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →