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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13506/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la carenza di valida sottoscrizione professionale del ricorso per cassazione proposto personalmente dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dal condannato, senza sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha rilevato che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha escluso la possibilità per l'imputato, e quindi anche per il condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione. In applicazione di tale disciplina, il ricorso è stato ritenuto inammissibile de plano. Non risultano ulteriori motivi di doglianza nel testo fornito.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    dopo la riforma del 2017 il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato o condannato, ma deve essere sottoscritto da difensore abilitato

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    l'atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso nei casi previsti dalla legge

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha modificato la disciplina del ricorso per cassazione escludendo la proposizione personale dell'atto da parte dell'imputato o condannato

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dal condannato è inammissibile se non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La verifica della ritualità formale del ricorso per cassazione è preliminare e, ove difetti la sottoscrizione prescritta dalla legge, la Corte può dichiarare l'inammissibilità de plano.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo specifiche ipotesi di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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