Cassazione Penale, Sentenza n. 47591/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore di fiducia. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen., sostenendo che l'istanza di legittimo impedimento era tempestivamente depositata e adeguatamente documentata (contemporaneità di impegni professionali, impossibilità di avvalersi di un sostituto in entrambi i procedimenti, indicazione delle ragioni per la nomina di un sostituto). Il difensore aveva dato priorità a un procedimento innanzi al Tribunale di Potenza sulla base dell'anzianità di iscrizione a ruolo; inoltre era stata inviata una ulteriore istanza via PEC un giorno prima dell'udienza e manifestata la volontà di procedere con rito alternativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'ordinanza impugnata non è soggetta a impugnazione autonoma, dovendo essere contestata congiuntamente alla sentenza ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali che qualificano l'ordinanza di rinvio come esercizio di potere ordinatorio del giudice del dibattimento e non come provvedimento impugnabile separatamente. Per l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente: riguarda la disciplina del legittimo impedimento del difensore; la censura è che il giudice non avrebbe adeguatamente valutato la richiesta e la documentazione prodotta
Interpretazione della Corte: le ordinanze di rinvio del processo sono impugnabili solo congiuntamente alla sentenza che conclude la fase, quindi non sono oggetto di impugnazione autonoma
Applicato per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Riferimento dottrinale/giurisprudenziale sul regime delle conseguenze in caso di inammissibilità e sull'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Giurisprudenza: Sez.5, ordinanza n. 25006 del 08/03/2005 (Rv. 231731)
Precedente richiamato per affermare che l'ordinanza di rinvio è espressione del potere ordinatorio del giudice del dibattimento e non può essere impugnata separatamente
Giurisprudenza: Sez.5, n. 49291 del 15/11/2023 (Rv. 285541)
Ulteriore precedente che conferma il carattere differito dell'impugnazione per ordinanze simili
Massime di principio
- La richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore deve essere presentata tempestivamente e documentata; il giudice deve valutarne la fondatezza sulla base della documentazione e delle esigenze del processo (art. 420 ter c.p.p.)
- L'eventuale rigetto dell'istanza di rinvio in udienza non è normalmente impugnabile autonomamente: la pronuncia di diniego va contestata insieme alla sentenza che chiude la fase, ai sensi dell'art. 586 c.p.p.; pertanto non si deve proporre ricorso per cassazione separato
- Per evitare rischi processuali, il difensore dovrebbe sempre indicare la possibilità/indisponibilità di un sostituto, produrre evidenze della concomitanza degli impegni e utilizzare canali formali (deposito cartaceo e PEC) per documentare la richiesta
- Se si ritiene che il diniego sia così eccessivamente lesivo da configurare un vizio immediato (ad es. violazione di diritti fondamentali insanabili), valutare tempestivamente con il legale eventuali rimedi processuali alternativi, ma tenere presente l'orientamento consolidato che limita le impugnazioni autonome
- La proposizione di impugnazioni manifestamente inammissibili può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende): valutare sempre la strategia impugnatoria complessiva e le alternative procedurali
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