Cassazione Penale, Sentenza n. 8104/2022 del 07/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della custodia cautelare in carcere per i reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 74 e art. 73 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'associazione criminale, sostenendo che le conversazioni acquisite non provano un vincolo associativo né la partecipazione a un sodalizio, e che la presunta dazione di 500 euro a Rocco Colubriale non dimostrerebbe un accordo associativo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6 (associazione per reati di lieve entità), rilevando che le cessioni contestate sarebbero di esigua entità; 3) vizio di motivazione circa il ruolo apicale attribuito a Gagliardi, lamentando la mancanza di indicazione di circostanze concrete che giustifichino tale qualificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le doglianze del ricorrente, confermando la valutazione del Tribunale di Catanzaro che aveva ricostruito un quadro indiziario articolato: esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti diretta da un "triunvirato" (Giuseppe Riitano, Raffaele Campagna e Angelo Gagliardi), con due articolazioni territoriali (Guardavalle e Soverato), e figure intermedie (tra cui Francesco Cosentino per la contabilità e Rocco Colubriale per la riscossione e le istruzioni operative). La Corte ha ritenuto adeguatamente motivata l'attribuzione a Gagliardi di un ruolo direttivo (gestione dell'attività, direzione di soggetti sottoposti, uso dell'abitazione familiare per occultamento e confezionamento, coinvolgimento diretto in cessioni). Sulla questione dell'art. 74, comma 6, la Corte ha richiamato la giurisprudenza applicabile e condiviso la valutazione del Tribunale che, alla luce della struttura organizzativa e delle modalità operative, non ha individuato elementi idonei a qualificare l'associazione come limitata a fatti di lieve entità. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
riferimento ai commi rilevanti (in particolare comma 5) attinenti alla definizione di "lieve entità"
l'art. 73 comma 5 delimita i parametri per valutare la "lieve entità" dei reati-fine (mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità delle sostanze); la valutazione dev'essere complessiva e riferita a tutti i parametri normativi
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74
richiamato il comma 6 relativo all'associazione per la commissione di fatti di lieve entità
l'art. 74 comma 6 disciplina una fattispecie autonoma avente natura penalmente rilevante quando l'associazione sia organizzata esclusivamente per reati che restano nella soglia della lieve entità; occorre verificare la finalità programmata e la struttura organizzativa per escludere la commissione di fatti più gravi
Giurisprudenza citata (Sezioni unite e sezioni penali della Cassazione)
Sez. U., 34475 del 23/6/2011 (Valastro); Sez. 6, n. 12537 del 19/01/2016 (Biondi); Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018 (C.); Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017 (Pardo); Sez. 6, n. 50382 del 18/11/2014 (Brancato)
richiamati i principi consolidati secondo cui: l'art. 74 comma 6 va interpretato restringendo l'applicazione ai casi in cui l'organizzazione sia funzionale esclusivamente a reati di lieve entità; la qualificazione deve tener conto della struttura organizzativa, delle modalità operative, della capacità di approvvigionamento e di occultamento, della frequenza e intensità dell'attività illecita
Massime di principio
- Per configurare un'associazione per delinquere in materia di stupefacenti non basta qualche conversazione isolata: la decisione richiede un quadro indiziario complessivo che descriva struttura, ruoli, contributi specifici e dinamiche operative.
- Registrazioni e conversazioni possono assumere rilievo decisivo se contestualizzate e integrate con altri elementi (movimentazioni, modalità di occultamento, uso di location, flussi economici) che dimostrino l'organizzazione e l'accordo stabile.
- L'attribuzione di ruolo apicale richiede l'indicazione di elementi concreti che manifestino direzione, coordinamento o gestione di altri soggetti; affermazioni apodittiche senza fondamento probatorio sono insufficienti.
- La fattispecie di cui all'art. 74 comma 6 (associazione per fatti di lieve entità) va esclusa quando la struttura o le modalità operative del sodalizio lasciano presumere la possibilità o la volontà di commettere reati di maggiore gravità; la valutazione è complessiva e non solo quantitativa.
- In cassazione il ricorrente deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione del giudice di merito: censure generiche o non puntuali sul materiale probatorio rischiano l'inammissibilità del ricorso.
- La mancata allegazione di elementi specifici per ribaltare la ricostruzione probatoria determina spesso l'esito negativo del ricorso e l'obbligo al pagamento delle spese processuali e di somme a titolo di ammenda.
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