Cassazione Penale, Ordinanza n. 15454/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistrato)
La controversia
La persona sottoposta a espiazione di pena per un reato di bancarotta, attualmente ammessa all'affidamento in prova, aveva chiesto al magistrato di sorveglianza l'autorizzazione a partecipare, in un determinato periodo dell'agosto 2025, a un ritiro spirituale presso un centro religioso. Il magistrato aveva respinto l'istanza. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, si deduceva che l'attività richiesta fosse funzionale al percorso di reinserimento sociale. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che il diniego incidesse sulle modalità di esecuzione della misura alternativa e fosse quindi censurabile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che sono ricorribili per cassazione, per violazione di legge ex art. 111 Cost., i provvedimenti del magistrato di sorveglianza che incidano in modo sostanziale sul contenuto della misura alternativa, modificandone stabilmente le modalità di svolgimento. Nel caso concreto, però, l'autorizzazione richiesta aveva carattere meramente occasionale e contingente, sicché non era configurabile un provvedimento impugnabile con ricorso per cassazione. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
La ricorribilità per cassazione è ammessa, in materia di sorveglianza, solo quando il provvedimento incida sul contenuto effettivo della misura e su prescrizioni che modifichino in modo sostanziale lo status libertatis.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e, se non vi sono cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- I provvedimenti del magistrato di sorveglianza sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. solo se incidono in modo non occasionale e non contingente sulle modalità di esecuzione della misura alternativa, alterandone sostanzialmente il contenuto.
- Una richiesta autorizzativa riferita a una singola e limitata iniziativa del condannato, priva di effetti stabili sull'assetto della misura, ha natura occasionale e contingente e non integra un provvedimento impugnabile in cassazione per violazione di legge.
- La deduzione che un'attività sia finalizzata al reinserimento sociale non basta, da sola, a rendere ricorribile il diniego se l'oggetto della decisione resta confinato a un'autorizzazione episodica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo esimenti, la condanna della parte ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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