Cassazione Penale, Sentenza n. 19945/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione proposta nei confronti del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro. Il difensore sosteneva che il termine per il deposito dell'istanza doveva essere retrodatato al 18 settembre 2023 in quanto in quella data il giudice si era riservato di decidere sull'invito all'astensione, sciogliendo la riserva solo il 29 settembre 2023; inoltre prospettava che, alla luce della riforma Cartabia, il decreto che dispone il giudizio avrebbe carattere strutturale e idoneità a pregiudicare la fase processuale, rendendo quindi tempestiva la ricusazione successiva alla decisione sull'astensione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il termine per la dichiarazione di ricusazione decorre autonomamente e non può essere subordinato all'esito di una richiesta di astensione; la dichiarazione deve essere formulata prima della conclusione dell'udienza, con facoltà di riserva per la formalizzazione nei tre giorni successivi ai sensi dell'art. 38 cod. proc. pen. Pertanto l'istanza depositata in cancelleria il 2 ottobre 2023 è stata ritenuta tardiva rispetto all'udienza del 18 settembre 2023. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di € 3.000,00 ciascuno.
Norme richiamate
Citato dalla difesa per sostenere che il decreto che dispone il giudizio ha connotati strutturali e funzionali tali da incidere sulla fase processuale successiva; tuttavia la Corte non concede rilievo a questa argomentazione rispetto al termine per la ricusazione.
Richiamato dalla difesa nell'ambito della contestazione dell'operatività del decreto che dispone il giudizio; la pronuncia non muta il principio sul decorso autonomo del termine di ricusazione.
La Corte interpreta l'art. 38 come fissante un termine autonomo per la dichiarazione di ricusazione: la parte deve dichiarare la ricusazione prima della chiusura dell'udienza, potendo però riservarsi di formalizzarla entro tre giorni; non è ammesso attendere l'esito di una richiesta di astensione per far decorrere il termine.
Giurisprudenza consolidata (Sez.U. n. 36847/2014 e altre)
Sez.U., n. 36847 del 26/06/2014; Sez. 6, n. 49080 del 03/12/2013; Sez. 5, n. 33422 del 26/06/2008; Sez. 2, n. 9166 del 19/02/2008; Sez. 4, n. 2057 del 29/08/1996
Richiamata per ribadire il principio che il difensore non può 'attendere' l'esito della procedura di astensione prima di presentare la ricusazione e che il termine per la dichiarazione decorre autonomamente; la dichiarazione può essere fatta oralmente in udienza con riserva per la documentazione entro tre giorni.
Massime di principio
- La dichiarazione di ricusazione deve essere resa prima della conclusione dell'udienza; è possibile riservarsi di depositare la documentazione entro tre giorni ai sensi dell'art. 38, comma 2.
- Non è consentito far decorrere il termine per la ricusazione dall'esito di una richiesta di astensione: l'attesa della decisione sull'astensione non sospende i termini per proporre la ricusazione.
- Il deposito materiale dell'istanza in cancelleria dopo l'udienza può essere considerato tardivo se non è stata effettuata in udienza una dichiarazione di ricusazione con espressa riserva.
- Anche se si ritiene che un provvedimento (per es. il decreto che dispone il giudizio) abbia rilevanza strutturale sulla fase processuale, ciò non modifica l'obbligo di tempestiva dichiarazione di ricusazione fissata dalla giurisprudenza.
- Prassi consigliata: in presenza di dubbi sulla imparzialità del giudice, dichiarare oralmente la ricusazione in udienza e formalizzarla per iscritto entro tre giorni, allegando copia della dichiarazione orale; documentare con cura i presupposti di parzialità per evitare inammissibilità.
- Le impugnazioni per violazione del termine processuale sono soggette a scrutinio restrittivo in Cassazione; questioni procedurali sulla tempestività rischiano di rendere il ricorso inammissibile.
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