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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13011/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 20/11/2023 che ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del GUP (26/09/2023) che aveva respinto la revoca del decreto di sequestro preventivo per equivalente fino a euro 18.654.896,52 finalizzato alla confisca (riguardante la quota di 1/6 di un immobile sito a Bari e un libretto postale). I beni erano stati sottoposti a sequestro come ritenuti nella disponibilità degli indagati Giuseppe e Domenico Marotta, accusati di riciclaggio. La ricorrente, terza estranea al reato, sostiene di essere comproprietaria dei beni (in comproprietà con i cugini Matteo e Francesco Marotta) per successione testamentaria dalla nonna Genoveffa Marazia (testamento olografo del 09/02/2021, pubblicato 04/04/2023) e ricostruisce i passaggi ereditari precedenti (testamento del coniuge Mattia Marotta del 02/03/2002, pubblicato il 16/03/2009). Sostiene che i beni non sono mai appartenuti agli indagati e che il legato in favore degli indagati sarebbe sorto dopo l'esecuzione della misura; contesta l'uso di una denuncia di successione del 2002 e di evidenze catastali come prova della titolarità degli indagati; lamenta inoltre difetto di motivazione sul libretto di deposito. Sono stati depositati anche motivi nuovi in corso di causa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché articolato su censure non consentite in questa sede. Ha richiamato il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali talmente radicali da rendere inesistente l'apparato argomentativo. Ha inoltre richiamato il principio consolidato che il terzo che domanda la restituzione del bene sequestrato non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, ma può solo dedurre la propria effettiva titolarità o l'assenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato. Il Tribunale di Bari aveva motivato ricostruendo i vari passaggi successori, evidenziando la pubblicazione tardiva del testamento di Mattia (2009, quasi sette anni dopo la morte) e la successiva pubblicazione del testamento di Genoveffa (dopo la misura del 2022), ritenendo tali elementi indicativi di una strumentalità e di una disponibilità sostanziale dei beni da parte dei fratelli Marotta, formalmente schermata. Quanto al libretto, il Tribunale aveva riscontrato contitolarità e delega ad operare in capo a Domenico Marotta. La motivazione del Tribunale è stata ritenuta non priva dei minimi requisiti tali da integrare violazione di legge. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000, in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 648-quater cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen.

    artt. 648-quater cod.pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Il sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca può colpire beni ritenuti nella disponibilità dell'indagato anche se formalmente intestati a terzi; la valutazione della disponibilità sostanziale è rilevante per il mantenimento della misura.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'espresso regime delle spese e della condanna per ricorso inammissibile; la Corte ha applicato l'onere a carico della ricorrente (spese e somma per la Cassa delle Ammende).

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008; Sez. 2, n. 53384 del 12/10/2018; Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016

    Ripresa la costante giurisprudenza che limita l'oggetto del controllo in sede di ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari: ammissibile solo per violazione di legge o vizi motivazionali strumentali e il terzo non può contestare i presupposti della misura ma solo la titolarità/assenza di collegamento con l'indagato.

Massime di principio

  • Il terzo che contesta il sequestro preventivo non può, in cassazione, mettere in discussione i presupposti generali della misura (esistenza di gravi indizi, rapporto di concorso), ma soltanto dimostrare la propria effettiva titolarità o l'inesistenza di un rapporto di disponibilità/collegamento con l'indagato.
  • Il sindacato di legittimità sulle ordinanze di sequestro è limitato: la Corte di Cassazione interviene solo per violazione di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere incomprensibile il percorso argomentativo del giudice di merito.
  • Anomalie procedurali o temporali nelle pubblicazioni testamentarie e nelle denunce di successione (come pubblicazioni tardive o incongruenze tra dichiarazioni fiscali e titolarità formale) possono essere valutate dal giudice come indici di una volontà di "mascherare" la disponibilità effettiva dei beni e giustificare il mantenimento del sequestro.
  • La prova della titolarità di un terzo richiede documentazione chiara e precoce: avvalersi di atti pubblicati successivamente alla misura cautelare o depositare motivi nuovi in sede di cassazione è rischioso e spesso inidoneo a ribaltare la valutazione di disponibilità effettuata dai giudici di merito.
  • Il sequestro per equivalente finalizzato alla confisca può colpire beni formalmente intestati a terzi se emergono elementi che ne attestino la disponibilità effettiva in capo all'indagato (es. contitolarità, deleghe operative, dinamiche successorie sospette).

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