Cassazione Civile, Ordinanza n. 25431/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenuta rituale ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., e dell'adesione della controricorrente. Conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. In ragione dell'adesione alla rinuncia, la Corte ha escluso di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391, quarto comma, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di affitto agrario concluso oralmente nel 2009 tra un soggetto e il proprio genitore, poi deceduto. Il tribunale aveva dichiarato risolto il contratto per grave inadempimento dell'affittuario, escludendo la prova di un accordo secondo cui il figlio avrebbe rifatto i vigneti compensando le relative spese con i canoni rimasti insoluti. La corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile il gravame. In cassazione il ricorrente aveva proposto un unico motivo, denunciando ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c. e degli artt. 327 e 348 c.p.c., contestando la ritenuta intempestività dell'appello: secondo il ricorrente il deposito telematico del gravame, avvenuto con ricezione della busta in cancelleria alle ore 00.01,8 del giorno 7 ottobre 2019, sarebbe stato tempestivo in ragione della scadenza prorogata al 6 ottobre, poiché il 5 ottobre cadeva di domenica. Prima della decisione, tuttavia, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, cui la controricorrente ha aderito, chiedendo la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione o falsa applicazione di legge
invocato dal ricorrente a sostegno della richiesta di rimessione in termini e della tempestività del gravame
richiamato in relazione al termine lungo per l'impugnazione
richiamato dal ricorrente nell'ambito della censura sulla tempestività dell'appello
indica la trattazione camerale del ricorso in Cassazione
la rinuncia al ricorso è stata ritenuta conforme ai requisiti richiesti da tale norma
in presenza di adesione alla rinuncia, non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando presenti i requisiti di legge e sia accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- L'adesione della parte controricorrente alla rinuncia esclude la regolazione delle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
- Quando il ricorso viene estinto per rinuncia prima della decisione, la Corte non esamina nel merito i motivi di impugnazione né le censure sulla tempestività dell'appello o sulla correttezza della decisione impugnata.
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