Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25431/2024 del 23/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenuta rituale ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., e dell'adesione della controricorrente. Conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. In ragione dell'adesione alla rinuncia, la Corte ha escluso di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391, quarto comma, c.p.c.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di affitto agrario concluso oralmente nel 2009 tra un soggetto e il proprio genitore, poi deceduto. Il tribunale aveva dichiarato risolto il contratto per grave inadempimento dell'affittuario, escludendo la prova di un accordo secondo cui il figlio avrebbe rifatto i vigneti compensando le relative spese con i canoni rimasti insoluti. La corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile il gravame. In cassazione il ricorrente aveva proposto un unico motivo, denunciando ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c. e degli artt. 327 e 348 c.p.c., contestando la ritenuta intempestività dell'appello: secondo il ricorrente il deposito telematico del gravame, avvenuto con ricezione della busta in cancelleria alle ore 00.01,8 del giorno 7 ottobre 2019, sarebbe stato tempestivo in ragione della scadenza prorogata al 6 ottobre, poiché il 5 ottobre cadeva di domenica. Prima della decisione, tuttavia, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, cui la controricorrente ha aderito, chiedendo la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    invocato dal ricorrente a sostegno della richiesta di rimessione in termini e della tempestività del gravame

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato in relazione al termine lungo per l'impugnazione

  • art. 348 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nell'ambito della censura sulla tempestività dell'appello

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione camerale del ricorso in Cassazione

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso è stata ritenuta conforme ai requisiti richiesti da tale norma

  • art. 391 c.p.c.

    in presenza di adesione alla rinuncia, non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando presenti i requisiti di legge e sia accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • L'adesione della parte controricorrente alla rinuncia esclude la regolazione delle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
  • Quando il ricorso viene estinto per rinuncia prima della decisione, la Corte non esamina nel merito i motivi di impugnazione né le censure sulla tempestività dell'appello o sulla correttezza della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.