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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33246/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che il reato di bancarotta fraudolenta si è estinto per prescrizione in data 23/12/2016 (applicando la disciplina più favorevole di cui agli artt. 157 e 161 c.p. e i principi delle Sezioni Unite). Di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato era estinto per prescrizione.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 07/06/2022 che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado riconoscendo la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta (artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2 e 219, comma 2, n. 1 R.D. 267/1942) ma riducendo la durata della pena accessoria. Il ricorrente deduceva, tra gli altri profili, l'estinzione del reato per prescrizione: il fatto era del 23/06/2004 (data della dichiarazione di fallimento della Frontali S.r.l.) e, secondo la disciplina più favorevole di calcolo della prescrizione (artt. 157 e 161 c.p.), il termine massimo di prescrizione (12 anni e 6 mesi) era decorso il 23/12/2016, cioè prima della sentenza di appello. Si eccepiva inoltre che la recidiva ex art. 99 c.p. non incideva sul decorso della prescrizione e che doveva applicarsi la giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia di retroattività della disciplina più favorevole.

Norme richiamate

  • R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare), art. 216, comma 1, nn. 1 e 2

    Testo che definisce il delitto di bancarotta fraudolenta e le relative fattispecie contestate; la Corte ha ritenuto configurato il reato ma comunque estinto per prescrizione.

  • R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare), art. 219, comma 2, n. 1

    Circostanza aggravante comune applicata nel processo; incide sulla gravità ma non ha impedito il maturare della prescrizione secondo la Corte.

  • Codice penale, art. 157

    Norma rilevante per l'individuazione della disciplina favorevole del decorso della prescrizione da applicare retroattivamente; la Corte ha fatto applicazione della disciplina più favorevole.

  • Codice penale, art. 161

    Norma rilevante per il calcolo dei termini di prescrizione e per la loro determinazione secondo la disciplina più favorevole.

  • Codice penale, art. 99, comma 1

    La Corte ha ritenuto che la recidiva prevista dall'art. 99 c.p. non incide sul decorso della prescrizione nel caso in esame.

  • Legge n. 251/2005

    Norma che ha modificato la disciplina della prescrizione; la Corte ha valutato la sua applicabilità retroattiva in relazione alla mancata pronuncia di condanna in primo grado al momento dell'entrata in vigore.

  • Sezioni Unite, n. 47008 del 29/10/2009 (Rv. 244810)

    Giurisprudenza richiamata in ordine al principio secondo cui la pronuncia di condanna in primo grado, se intervenuta prima dell'entrata in vigore della norma più favorevole, può ostare alla sua retroattività; nel caso in esame tale condizione non ricorreva.

  • Sezioni Unite, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci, Rv. 266818)

    Principio secondo cui la prescrizione, se già maturata anteriormente alla sentenza impugnata, deve essere rilevata dalla Corte di legittimità; la Corte ha applicato questo insegnamento per dichiarare l'estinzione del reato.

Massime di principio

  • Se interviene una disciplina più favorevole in materia di prescrizione va applicata retroattivamente quando al momento dell'entrata in vigore non è stata pronunciata la condanna in primo grado.
  • La prescrizione va calcolata secondo le norme più favorevoli (es. artt. 157 e 161 c.p.) e, se matura prima della decisione impugnata, la Corte di Cassazione deve rilevarla e può annullare la sentenza per estinzione del reato.
  • La recidiva ex art. 99 c.p. non incide automaticamente sul decorso della prescrizione; va verificata la sua rilevanza concreta ai fini del termine prescrizionale.
  • Quando il reato è estinto per prescrizione e non permangono questioni di responsabilità da decidere, la Cassazione può annullare senza rinvio.
  • Le circostanze aggravanti comuni (es. art. 219 L.F.) influenzano la determinazione della pena ma non impediscono l'applicazione delle regole di prescrizione più favorevoli se ricorrono i presupposti di legge e giurisprudenza.

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