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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08582/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., con la quale era stato accolto il concordato tra le parti e, in riforma della decisione di primo grado, era stata applicata la pena concordata in relazione ai reati contestati. Il ricorso deduceva vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena e agli aumenti per la continuazione. La Corte ha ritenuto che tali censure investissero motivi ai quali l'imputato aveva rinunciato nel concordare il nuovo trattamento sanzionatorio, con conseguente proponibilità dell'impugnazione solo per motivi non oggetto di rinuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, ultima parte, c.p.p., rilevando che il ricorso introduceva doglianze sui profili di pena e continuazione già rinunciati nell'accordo ex art. 599-bis c.p.p. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza di appello resa all'esito del concordato tra le parti delimita il perimetro del controllo di legittimità ai soli motivi non oggetto di rinuncia.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso quando l'impugnazione è proposta per motivi non consentiti.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186/2000

    È richiamata per affermare che la condanna alla Cassa delle ammende presuppone l'assenza di una causa di inammissibilità non ascrivibile a colpa del ricorrente.

  • Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619 - 01

    È richiamata come precedente conforme: contro la sentenza resa all'esito di concordato in appello è inammissibile il ricorso che riproponga doglianze relative ai motivi rinunciati.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello deriva da concordato ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può investire questioni coperte da rinuncia, perché il controllo di legittimità resta circoscritto ai motivi non oggetto dell'accordo.
  • È inammissibile il ricorso che deduca vizi di motivazione sulla pena o sui relativi aumenti per continuazione, se tali profili sono stati oggetto di rinuncia nel concordato sul trattamento sanzionatorio.
  • La proposizione di motivi non consentiti contro una decisione resa a seguito di concordato legittima la declaratoria di inammissibilità de plano in cassazione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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