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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16883/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Un procuratore distrattario di una parte vittoriosa in un precedente giudizio di merito notificava alla società debitrice un precetto per il pagamento di una somma liquidata in sentenza, allegando al precetto la sentenza in copia fotostatica con attestazione di conformità apposta dallo stesso difensore intimante, anziché con copia in forma esecutiva rilasciata dal cancelliere. La debitrice proponeva opposizione agli atti esecutivi contro il precetto deducendone la nullità per violazione delle norme sulla spedizione e notificazione del titolo esecutivo; successivamente, nel corso della medesima vicenda, il creditore promuoveva anche espropriazione presso terzi per il medesimo credito e la debitrice proponeva una seconda opposizione ex art. 617 c.p.c. Le opposizioni venivano riunite e accolte in primo grado. In cassazione il ricorrente deduceva che la violazione dell’art. 476 c.p.c. integrasse una mera irregolarità formale, non produttiva di nullità in assenza di concreto pregiudizio per il debitore, e che comunque l’opposizione proposta dalla debitrice avesse sanato il vizio per raggiungimento dello scopo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato, confermando la decisione del tribunale. Ha ritenuto inammissibile la censura relativa all’opposizione successiva all’esecuzione presso terzi perché nel ricorso non erano indicati i litisconsorti necessari, in particolare il terzo pignorato, sicché non era possibile verificare l’integrità del contraddittorio. Ha poi ritenuto infondato il motivo relativo all’opposizione preventiva al precetto, affermando che la notifica di una copia del titolo esecutivo non correttamente formata e attestata dal cancelliere, ma autenticata dal difensore del creditore, determina nullità del precetto; tale nullità non è sanata dalla sola proposizione dell’opposizione, poiché la regolarità della spedizione in forma esecutiva e la circolazione di un’unica copia esecutiva presidiano interessi di ordine pubblico processuale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    primo comma; secondo comma

    disciplina l’opposizione agli atti esecutivi, sia preventiva contro il precetto sia successiva contro gli atti dell’esecuzione; il ricorso che investe una opposizione esecutiva deve rispettare le regole sul contraddittorio e sull’indicazione dei litisconsorti necessari.

  • art. 476 c.p.c.

    impone che l’unica copia del titolo esecutivo in forma esecutiva circoli secondo le forme di legge; la sua violazione, nel caso di notifica di fotocopia della copia esecutiva con attestazione non legittimata, comporta nullità del precetto.

  • art. 475 c.p.c.

    richiamato come norma violata insieme alle disposizioni sulla spedizione in forma esecutiva del titolo.

  • art. 480 c.p.c.

    richiamato come norma violata in relazione alla validità del precetto notificato insieme al titolo esecutivo.

  • art. 153 disp. att. c.p.c.

    riserva al cancelliere dell’ufficio che ha emesso il titolo il potere di rilasciarne copie in forma esecutiva e di attestare la conformità all’originale.

  • art. 52 d.l. 24 giugno 2014, n. 90

    richiamato dalla parte opponente come ulteriore norma violata nel procedimento di notifica del titolo esecutivo.

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    l’atto di ricorso per cassazione deve indicare esattamente i litisconsorti necessari, pena inammissibilità, per consentire il controllo del contraddittorio.

  • art. 331 c.p.c.

    viene evocato come norma che consentirebbe l’integrazione del contraddittorio nel giudizio di legittimità, ma solo se sia possibile individuare il litisconsorte necessario mancante.

  • art. 102 c.p.c.

    la Corte osserva che la sentenza impugnata potrebbe astrattamente presentare profili di violazione del litisconsorzio necessario, ma ciò non consente rimessione se non è individuabile il soggetto mancante.

  • art. 479 c.p.c.

    la notificazione del titolo esecutivo è condizione necessaria per la minaccia e l’avvio dell’esecuzione; deve avvenire mediante consegna di copia autenticata conforme a quella munita di formula esecutiva.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso con riserva di deposito dell’ordinanza nei termini previsti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso, comporta l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    costituisce il parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una decisione resa in materia di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, il ricorso è inammissibile se non indica con precisione i litisconsorti necessari, quando tale omissione impedisca alla Corte di verificare l’integrità del contraddittorio.
  • Nell’espropriazione presso terzi il terzo pignorato è litisconsorte necessario: la sua mancata o non individuabile indicazione nel ricorso per cassazione impedisce la rimessione della causa al giudice di merito o l’integrazione del contraddittorio in sede di legittimità.
  • La notificazione del titolo esecutivo giudiziale deve avvenire mediante copia in forma esecutiva rilasciata dal cancelliere competente; la parte creditrice non ha il potere di formare autonomamente la copia né di certificarne la conformità all’originale.
  • La notificazione al debitore di una fotocopia della copia esecutiva del titolo, autenticata dal difensore del creditore anziché dal cancelliere, integra una difformità dal modello legale che determina la nullità del precetto.
  • Le irregolarità che incidono sulla regolare spedizione in forma esecutiva del titolo e sulla circolazione di una sola copia esecutiva presidiano interessi di ordine pubblico processuale e non sono sanate dal mero fatto che il debitore proponga opposizione agli atti esecutivi.
  • La denuncia di un vizio formale della notificazione del titolo esecutivo è fondata quando la difformità impedisca al debitore di verificare con certezza la legittimità della minaccia esecutiva, l’effettiva esistenza del titolo e il rischio di duplicazioni dell’azione esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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